Articolo 150 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Notificazione per pubblici proclami
Dispositivo
Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede [e, in caso di procedimento davanti al pretore, il presidente del tribunale, nella cui circoscrizione è posta la pretura] (1), può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami [disp. att. 50] (2).
L'autorizzazione è data con decreto (3) steso in calce all'atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati (4).
In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica [e nel Foglio degli annunzi legali delle province dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi] (5).
La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede [disp. att. 51] (6).
Questa forma di notificazione non è ammessa nei procedimenti davanti al giudice di pace (7).
Note
(1) Le parole riportate all'interno delle parentesi quadra sono soppresse ai sensi dell'art. 62, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999.
(2) La parte che chiede l'autorizzazione a procedere deve presentare un'apposita istanza che assume la forma del ricorso steso in calce all'atto da notificare. Il pubblico ministero stende poi il suo parere di seguito al ricorso.
(3) Il capo dell'ufficio giudiziario giudice può, con decreto, negare l'autorizzazione a procedere a tale forma di notificazione. Tale decreto è privo di carattere decisorio, avendo soltanto carattere strumentale ed ordinatorio; pertanto, non è impugnabile con ricorso per cassazione.
(4) Il legislatore non indica tassativamente le modalità di trasmissione degli atti da notificare ai destinatari, lasciando tale ambito alla discrezionalità del magistrato che, di volta in volta, è tenuto ad indicare il sistema migliore per portare l'atto a conoscenza dei destinatari nonché eventualmente la notifica ordinaria a taluno dei essi.
(5) Ai sensi della L. 24.11.2000, n.340 i Fogli degli Annunci Legali sono aboliti a decorrere dalla data del 9.03.2001. A partire da tale data è sufficiente inserire un estratto dell'atto nella G.U.
(6) La copia dell'atto depositata dall'ufficiale giudiziario nella cancelleria del magistrato procedente viene custodita dal cancelliere per essere poi inserita nel fascicolo d'ufficio.La notifica per pubblici proclami, infatti, si considera avvenuta con tale deposito in cancelleria
(7) L'originaria espressione «conciliatore» deve intendersi sostituita da quella di «giudice di pace» dall'1-5-1995 ai sensi dell'art. 39 della l. 21-11-1991, n. 374.
Massime giurisprudenziali (10)
1Cass. civ. n. 16813/2025
In ottemperanza all'ordinanza della Corte, l'istante può procedere alla notificazione secondo le forme previste dall'art. 150 cod. proc. civ., compresa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito web istituzionale del ministero competente, previa rituale autorizzazione.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 16813 del 23 giugno 2025)
2Cass. civ. n. 9319/2025
In tema di notificazione per pubblici proclami, la mancata specificazione delle generalità dei destinatari comporta l'inesistenza dell'atto e della relativa vocatio in ius, tutte le volte in cui tale notifica sia necessaria per difficoltà dovute all'elevato numero dei destinatari, sicché è onere del notificante procedere all'individuazione di ciascuno di essi; laddove, invece, la mancata specificazione sia conseguente a difficoltà di identificazione di tutti i possibili destinatari e ciò risulti dal provvedimento autorizzativo emanato dalla competente autorità giudiziaria, la notificazione per pubblici proclami è valida.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 9319 del 9 aprile 2025)
3Cass. civ. n. 11068/2024
La tempestiva e rituale ripresa del procedimento di notificazione di un atto d’impugnazione non andato a buon fine per caso fortuito o forza maggiore ovvero per causa non imputabile al notificante, ne presuppone la riattivazione mediante istanza al giudice - da depositarsi contestualmente all'attestazione dell'omessa notifica, nel termine previsto per la costituzione della parte nel caso di regolare instaurazione del contraddittorio - volta a domandare la fissazione di un termine perentorio per il relativo completamento, dietro allegazione della circostanza che l’irreperibilità del destinatario sia stata determinata da causa non imputabile al notificante.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 11068 del 24 aprile 2024)
4Cass. civ. n. 17742/2014
In tema di notificazione per pubblici proclami, qualora il giudice abbia disposto l'affissione di una copia dell'atto nella casa comunale, anziché il deposito previsto dall'art. 150, terzo comma, cod. proc. civ., la notifica effettuata per deposito, senza affissione, è nulla, ma non inesistente, essendo stata pur sempre adempiuta la formalità dalla legge considerata idonea a garantire la conoscenza dell'atto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 17742 del 6 agosto 2014)
5Cass. civ. n. 6329/2012
La notificazione per pubblici proclami (nella specie, dell'atto di integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 371 bis cod. proc. civ., in un regolamento preventivo di giurisdizione), consistente nella mera pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di un avviso di sommario contenuto circa la proposizione del ricorso introduttivo, è inesistente, non rispettando le modalità stabilite dall'art. 150 cod. proc. civ.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 6329 del 23 aprile 2012)
6Cass. civ. n. 27520/2011
La mancanza dei presupposti di fatto in forza dei quali è autorizzata la notificazione per pubblici proclami è sindacabile dal giudice del merito, la cui delibazione non deve arrestarsi alla verifica del compimento delle formalità prescritte dall'art. 150 c.p.c., ma deve spingersi anche a controllare l'effettiva ricorrenza delle condizioni richieste dalla legge per simile notifica; ne consegue, pertanto, che il convenuto contumace in primo grado può denunziare in sede di gravame l'effettiva insussistenza di detti presupposti.–La mancanza delle formalità prescritte dall'art. 150 c.p.c. per la notificazione per pubblici proclami integra non già la nullità della notificazione stessa, bensì la sua inesistenza, come tale rilevabile d'ufficio anche dal giudice dell'impugnazione(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 27520 del 19 dicembre 2011)
7Cass. civ. n. 4587/2009
Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, il principio generale secondo cui, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, si applica anche alla notificazione per pubblici proclami. Pertanto, gli effetti della notificazione, rispetto al soggetto istante, devono intendersi rapportati al momento in cui questi abbia consegnato l'atto all'ufficiale giudiziario per le attività e le formalità di cui al terzo e quarto comma dell'art. 150 c.p.c.; diversamente, rispetto al destinatario, la notifica è destinata ad acquisire rilevanza solo in esito al perfezionamento del procedimento notificatorio, che si ha quando - esaurite le formalità del terzo comma, con il deposito di copia dell'atto nella casa comunale e l'inserimento di un estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e con le ulteriori formalità disposte dal capo dell'ufficio giudiziario - l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4587 del 25 febbraio 2009)
8Cass. civ. n. 6507/1998
In tema di notificazioni per pubblici proclami (art. 150 c.p.c.), la mancata specificazione delle generalità dei destinatari comporta l'inesistenza dell'atto, e della relativa vocatio in ius (nonché la mancata integrazione del contraddittorio, ex art. 331 c.p.c., in fase di appello) tutte le volte in cui tale tipo di notificazione sia reso necessario da difficoltà dovute all'elevato numero di destinatari (nel qual caso è onere del notificante procedere alla specifica individuazione di ciascuno di essi), ma non anche quando essa sia conseguente a difficoltà nella identificazione stessa di tutti i possibili destinatari, e ciò risulti dal provvedimento di autorizzazione a tale tipo di notifica emanato dalla competente autorità giudiziaria (nella specie, il Presidente della Corte di appello).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6507 del 3 luglio 1998)
9Cass. civ. n. 7705/1996
Nel giudizio di appello la notificazione per pubblici proclami, prevista dall'art. 150 c.p.c. per l'ipotesi in cui la notificazione nei modi ordinari si presenti di grande difficoltà per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, deve essere nuovamente richiesta dalla parte interessata al capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede e deve essere da questi autorizzata, ancorché detta forma di notificazione sia stata già richiesta ed autorizzata nel giudizio di primo grado.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7705 del 21 agosto 1996)
10Cass. civ. n. 4274/1990
Il decreto, con cui il capo dell'ufficio giudiziale procedente neghi l'autorizzazione a procedere alla notificazione per pubblici proclami, ex art. 150 c.p.c., non è impugnabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento meramente strumentale ed ordinatorio, privo di carattere decisorio, tal che la parte interessata potrà far valere le proprie doglianze in ordine alla ritualità del contraddittorio, ove questa risulti compromessa dalla mancata adozione di quella forma di notificazione, soltanto nei confronti della decisione che conclude il giudizio.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4274 del 16 maggio 1990)