Articolo 159 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Estensione della nullità

Dispositivo

Note

(1) La norma introduce uno dei limiti previsti all'estensione della nullità: il c.d. limite esterno, ovvero se un atto è cronologicamente successivo all'atto viziato ma indipendente da esso non è possibile estendere a questo la nullità del primo. Di conseguenza, si deduce che la nullità viene estesa a tutti quegli atti che dipendono cronologicamente e in via indispensabile dall'atto viziato. Ad esempio, la riforma o la cassazione della sentenza estende i suoi effetti ai provvedimenti o agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata (art. 336, II comma).

(2) Tale comma è espressione del limite c.d. interno, che trova applicazione nel caso in cui ci si trovi di fronte un atto unico ma frazionabile in più parti, o quando il procedimento sia formato da più atti, quale ad es. un procedimento di notificazione. Anche in tale ipotesi opera il principio in base al quale la nullità si estende a quella parte dipendente dall'atto viziato (si pensi al caso della riforma o della cassazione parziale della sentenza che ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla sentenza riformata o cassata ai sensi dell'art. 336, I comma).

(3) Il comma in commento rappresenta un'applicazione del c.d. principio della conversione dell'atto nullo. Ad esempio, un atto di riassunzione nullo può valere come atto introduttivo di un autonomo giudizio.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 21487/2011

2Cass. civ. n. 3989/2003

3Cass. civ. n. 9419/2001

4Cass. civ. n. 2820/1999

5Cass. civ. n. 7760/1990

6Cass. civ. n. 1035/1976