Articolo 159 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Estensione della nullità
Dispositivo
La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti (1).
La nullità di una parte dell'atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti (2).
Se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo (3).
Note
(1) La norma introduce uno dei limiti previsti all'estensione della nullità: il c.d. limite esterno, ovvero se un atto è cronologicamente successivo all'atto viziato ma indipendente da esso non è possibile estendere a questo la nullità del primo. Di conseguenza, si deduce che la nullità viene estesa a tutti quegli atti che dipendono cronologicamente e in via indispensabile dall'atto viziato. Ad esempio, la riforma o la cassazione della sentenza estende i suoi effetti ai provvedimenti o agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata (art. 336, II comma).
(2) Tale comma è espressione del limite c.d. interno, che trova applicazione nel caso in cui ci si trovi di fronte un atto unico ma frazionabile in più parti, o quando il procedimento sia formato da più atti, quale ad es. un procedimento di notificazione. Anche in tale ipotesi opera il principio in base al quale la nullità si estende a quella parte dipendente dall'atto viziato (si pensi al caso della riforma o della cassazione parziale della sentenza che ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla sentenza riformata o cassata ai sensi dell'art. 336, I comma).
(3) Il comma in commento rappresenta un'applicazione del c.d. principio della conversione dell'atto nullo. Ad esempio, un atto di riassunzione nullo può valere come atto introduttivo di un autonomo giudizio.
Massime giurisprudenziali (6)
1Cass. civ. n. 21487/2011
Nei procedimenti contenziosi che iniziano con ricorso, il compimento della formalità del deposito coincide con la proposizione della domanda e sulla validità di quest'ultima non possono riflettersi, ostandovi il disposto dell'art. 159 c.p.c., i vizi incidenti sulla successiva fase della "vocatio in ius", da attuare mediante la notifica dell'atto introduttivo e del correlativo decreto di fissazione dell'udienza. Ne consegue che il rinnovo della notifica del ricorso sana con effetto "ex tunc" i vizi dell'originaria notifica, non rilevando che alla rinnovazione si provveda posteriormente alla scadenza del termine originariamente fissato dal giudice, se non ancora scaduto al momento della notifica nulla, qualora sia rispettato il nuovo termine assegnato, ovvero siano rispettati i termini a comparire nell'ipotesi in cui non vi sia stata fissazione della nuova udienza. (Principio affermato in tema di opposizione all'esecuzione).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 21487 del 18 ottobre 2011)
2Cass. civ. n. 3989/2003
In base al principio contenuto nell'art. 159 c.p.c., la nullità del singolo atto processuale dà luogo alla nullità della sentenza solo se posta in rapporto di dipendenza con l'atto nullo; in particolare, l'eventuale nullità di una prova non comporta la nullità della sentenza adottata a definizione della controversia nella quale è stata assunta se la decisione finale della controversia non è in alcun modo fondata su detta prova.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3989 del 18 marzo 2003)
3Cass. civ. n. 9419/2001
La nullità di un atto processuale si estende a quello successivo soltanto nel caso in cui quest'ultimo sia dipendente dall'atto nullo, nel senso che il primo atto sia non solo cronologicamente anteriore, ma anche indispensabile per la realizzazione di quello che segue, non essendo sufficiente, ai fini della propagazione del vizio, che il primo provvedimento, affetto da nullità, abbia creato soltanto l'occasione per l'emissione di altro provvedimento, in tal caso essendo configurabile esclusivamente una ingiustizia nel merito del provvedimento successivo, perché fondato su una valutazione di fatto condizionata da un provvedimento nullo. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che l'eventuale nullità dell'impugnato provvedimento del giudice delegato, assunto nell'ambito di una vendita immobiliare senza incanto di beni immobili, di annullamento della gara tra gli offerenti colpisca, in via di estensione, anche il successivo provvedimento, emesso dallo stesso giudice, di sospensione della vendita ex art. 108, comma terzo, legge fall., e ciò sul rilievo che detta sospensione ha carattere meramente eventuale, può intervenire in qualsiasi momento tra l'ordinanza di vendita ed il trasferimento del bene e può prescindere dall'annullamento dell'aggiudicazione; ed ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per carenza di interesse del ricorrente a far valere una nullità non suscettibile di estendersi ad un provvedimento indipendente da quello impugnato ed idoneo, da solo, a travolgere l'aggiudicazione).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9419 del 12 luglio 2001)
4Cass. civ. n. 2820/1999
Il difetto di sottoscrizione del verbale di udienza di discussione della causa, da parte del giudice e del cancelliere, non determina la nullità della sentenza se la mancanza di tali firme non ha pregiudicato o influito in alcun modo su quest'ultima, trovando applicazione anche in questo caso l'art. 159 c.p.c. a norma del quale la nullità di un atto non comporta quella dei successivi che ne sono indipendenti.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2820 del 25 marzo 1999)
5Cass. civ. n. 7760/1990
Il giudice d'appello, il quale, in esito ad opposizione contro la declaratoria di fallimento, rilevi e dichiari la nullità di questa (nella specie, per mancata audizione del fallito), non deve rimettere gli atti al tribunale fallimentare, dato che quella nullità travolge l'intera procedura, mentre una nuova dichiarazione di fallimento resta consentita solo sulla base del riscontro dei prescritti presupposti alla data della relativa pronuncia.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7760 del 2 agosto 1990)
6Cass. civ. n. 1035/1976
Il principio della limitazione oggettiva della nullità dell'atto, contenuto nell'art. 159, secondo comma, c.p.c., è applicabile anche quando si è in presenza di un atto finale che costituisce la risultante di una serie di atti distinti l'uno dall'altro, cioè di attività continuativa nel tempo e frazionabile in momenti autonomi. In particolare, se una parte dell'attività di accertamento e rilevazione dei dati compiuta dal consulente tecnico sia invalida, perché svolta in violazione del principio del contraddittorio e al di fuori del necessario controllo delle parti, qualora quella frazione di attività non si sia riverberata sull'atto conclusivo, consistente nella relazione di consulenza (che pertanto non può dirsi direttamente influenzata da essa), la rilevata indipendenza impedisce che il vizio si comunichi e costituisce causa giustificativa della limitazione della rilevanza della nullità. L'affermazione o la esclusione di tale nesso di dipendenza forma oggetto di un apprezzamento riservato al giudice di merito, essendo intimamente connesso con la valutazione delle risultanze della relazione peritale, ed è perciò insindacabile in sede di legittimità.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 1035 del 24 marzo 1976)