Articolo 640 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Rigetto della domanda
Dispositivo
Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova (1).
Se il ricorrente non risponde all'invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato (2) (3).
Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria.
Note
(1) La norma è espressione di una deroga al principio dell'onere della prova in senso sostanziale, in quanto l'incertezza sulla sussistenza o meno del diritto non si risolve a danno del ricorrente, ovvero del soggetto su cui grava l'onere di fornire la prova dell'esistenza del proprio diritto di credito. Infatti, la norma attribuisce al giudice il potere di invitare il creditore ricorrente ad integrare le prove, qualora le consideri inconcludenti e non persuasive, rigettando la domanda ove questi non ottemperi all'invito o non ritiri il ricorso.
(2) Diversi sono i motivi di rigetto della domanda di ingiunzione. Ad esempio il giudice può rigettare la domanda per mancanza di un presupposto o di un requisito specifico del procedimento, di una condizione dell'azione o di un presupposto per l'esistenza o la proseguibilità del processo. Ancora, il rigetto può avvenire per incompetenza dell'ufficio giudiziario adito, o in caso di mancata ottemperanza all'invito del giudice di integrare le prove. Infine, il rigetto si verifica per infondatezza della domanda. Pertanto, si può avere un rigetto per ragioni di rito o di merito. Si tratta comunque di una pronuncia che ha carattere meramente processuale, vista la riproponibilità della domanda ai sensi dell'ultimo comma.
(3) Il decreto con cui il giudice rigetta la domanda viene steso in calce al ricorso e il cancelliere ne dà comunicazione alla parte. Vista la sua inidoneità al giudicato, non è impugnabile, né col regolamento di competenza, né per cassazione ex art. 111 Cost..
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 9216/2010
Il decreto con il quale il giudice respinge il ricorso per decreto ingiuntivo non essendo suscettibile di dar luogo a una pronuncia definitiva, poiché il terzo comma dell'art. 640 c.p.c. consente la riproposizione della domanda respinta, non è ricorribile per cassazione, neppure ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto non suscettibile di passare in cosa giudicata.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 9216 del 19 aprile 2010)
2Cass. civ. n. 4510/2006
Il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata solo in relazione al diritto consacrato e non con riguardo alle domande o ai capi di domanda non accolti, atteso che la regola contenuta nell'art. 640, ult. comma, c.p.c. (secondo cui il rigetto della domanda di ingiunzione non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in sede ordinaria) trova applicazione sia in caso di rigetto totale della domanda di ingiunzione che di rigetto parziale (e, quindi, di accoglimento solo in parte della richiesta). (Principio affermato dalla Sezioni Unite in sede di risoluzione di contrasto di giurisprudenza).(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 4510 del 1 marzo 2006)