Articolo 654 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione

Dispositivo

Note

(1) In caso di rigetto dell'opposizione o di estinzione del giudizio di opposizione, il decreto ingiuntivo è titolo idoneo a promuovere l'esecuzione forzata, purché vi sia un'espressa dichiarazione di esecutorietà che può essere già stata apposta al decreto provvisoriamente esecutivo, altrimenti tale dichiarazione è disposta dal giudice dell'opposizione o da quello che pronuncia l'estinzione del giudizio. In mancanza di una tale statuizione, la dichiarazione di esecutorietà è pronunciata dal giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo.

(2) La competenza spetta funzionalmente al giudice che ha emanato il decreto.

(3) Le parole "del giudice di pace, del pretore o del presidente" sono state sostituite dalle seguenti: "del giudice che ha pronunciato l'ingiunzione" ai sensi dell'art. 103, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999.

(4) La menzione del provvedimento con cui il giudice ha disposto l'esecutorietà deve essere effettuata nell'atto di precetto. La sua mancanza produce la nullità del precetto che può essere fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617.

(5) Comma modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

(6) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 3, comma 8, lettera e) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (12)

1Cass. civ. n. 24226/2019

2Cass. civ. n. 14730/2001

3Cass. civ. n. 14729/2001

4Cass. civ. n. 12766/2000

5Cass. civ. n. 12792/1997

6Cass. civ. n. 3273/1995

7Cass. civ. n. 330/1987

8Cass. civ. n. 3465/1986

9Cass. civ. n. 199/1985

10Cass. civ. n. 2795/1978

11Cass. civ. n. 1656/1975

12Cass. civ. n. 1948/1971