Articolo 660 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Forma dell'intimazione

Dispositivo

Note

(1) L'atto di intimazione di cui alla norma deve necessariamente rivestire la forma dell'atto di citazione, e deve contenere oltre l'intimazione, gli elementi necessari per la validità dell'atto di citazione, con la peculiarità dell'avvertimento rivolto al conduttore che se non compare all'udienza indicata o se comparendo non si oppone, il giudice convaliderà la licenza o lo sfratto. La mancanza di tale avvertimento comporta la nullità della citazione.

(2) La norma in commento detta regole assai rigide per la notifica dell'atto di citazione viste le gravi conseguenze derivanti dalla mancata comparizione in udienza della parte intimata. Per questo la notifica deve avvenire ai sensi dell'art. 137 del c.p.c.e ss. per la notifica degli atti giudiziari, fatta esclusione per la notifica presso il domicilio eletto.

(3) Se l'atto di intimazione viene notificato presso il domicilio eletto la convalida dello sfratto o della licenza non può essere concessa. Tuttavia, se il conduttore ha indicato nel contratto di locazione il proprio domicilio come luogo di notifica degli atti, la notificazione dell'atto di intimazione di licenza o di sfratto può essere legittimamente eseguita presso tale domicilio ai sensi dell'art. 137 del c.p.c.e ss. poiché il divieto di cui alla norma in esame si riferisce solamente al domicilio eletto.

(4) Tale comma è stato aggiunto dall'art. 8, comma 3 ter della l. 20-12-1995, n. 534 di conversione con modifiche al d.l. 18-10-1995, n. 432, rispondendo ad un'esigenza di semplificazione del presente giudizio. Infatti, entrambe la parti sono legittimate a costituirsi in udienza presentando i relativi atti, ovvero l'intimazione con la relazione di notificazione o la comparsa di risposta, al giudice investito della causa.

(5) La parola "pretore" è stata sostituita dalla parola "tribunale" dal D.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

(6) Nel caso della notificazione dell'atto di intimazione di licenza o di sfratto si parla di "doppia notifica" quando l'intimazione non viene notificata in mani proprie del conduttore intimato poiché l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato dell'effettuata notificazione con lettera raccomandata e allegare all'originale dell'atto di citazione notificato la ricevuta della spedizione.

(7) I commi 2, 3 e 5 sono stati modificati dall'art. 3, comma 8, lettera g) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023"

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. civ. n. 33769/2019

2Cass. civ. n. 13963/2005

3Cass. civ. n. 11702/2002

4Cass. civ. n. 2618/1995

5Cass. civ. n. 5103/1981

6Cass. civ. n. 632/1978

7Cass. civ. n. 3166/1976

8Cass. civ. n. 2782/1964