Articolo 684 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Revoca del sequestro

Dispositivo

Il debitore può ottenere dal giudice istruttore (1), con ordinanza (2) non impugnabile (3), la revoca del sequestro conservativo [669], [671] prestando idonea cauzione per l'ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e per le spese, in ragione del valore delle cose sequestrate [688], [818]; disp. att. 86] (4).

Note

(1) Si precisa che nel caso in cui l'istanza di revoca venga proposta nei confronti di un sequestro concessoante causam, ovvero prima dell'inizio del giudizio di merito, sarà il giudice che ha concesso il sequestro ad avere la competenza a giudicare in merito all'istanza di revoca.Diversamente, in seguito all'instaurazione del giudizio di merito e quindi nel caso in cui il sequestro sia stato autorizzato in corso di causa, l'istanza deve essere proposta innanzi il giudice competente a conoscere nel merito la causa. Se la causa pende davanti al giudice di pace è in ogni caso competente il tribunale in composizione monocratica.Infine, si indica che la revoca può essere disposta in ogni stato e grado del giudizio.

(2) Il giudice decide in merito all'istanza di revoca con ordinanza, il che presuppone che la decisione avvenga a seguito della previa instaurazione del contraddittorio.Ad esempio, quando l'istanza viene proposta antecedentemente prima della instaurazione del giudizio di merito, il giudice deve fissare l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé e provvedere previa audizione quantomeno del creditore sequestrante.Se l'istanza è proposta in corso di causa è evidente che il contraddittorio è già instaurato e quindi il giudice non dovrà fissare alcuna udienza di comparizione delle parti.

(3) Il giudice pronuncia ordinanza non impugnabile e ciò si spiega in ragione del fatto che tale ordinanza è priva di contenuto decisorio, ma resta pur sempre un provvedimento revocabile.

(4) Si precisa che la revoca del sequestro conservativo non significa ritiro del provvedimento autorizzativo del sequestro, ma solamente la conversione dell'oggetto del sequestro, trasferendo così il vincolo dai beni alla cauzione, così che il debitore possa acquistare la disponibilità delle cose sequestrate.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 9291/1999

In tema di procedimento di sequestro, secondo il regime normativo antecedente la riforma di cui alla legge n. 353 del 1990 e successive modifiche, l'accoglimento dell'istanza di revoca ex art. 684 c.p.c. di un sequestro conservativo autorizzato ante causam e la conseguente conversione del sequestro in un deposito cauzionale, non implicando il riconoscimento della legittimità del sequestro e concretandosi soltanto nell'adozione di una misura provvisoria diretta a consentire la disponibilità delle cose sequestrate senza perdita per il creditore della garanzia a tutela del suo credito, non comportava il venir meno delle incombenze successive alla concessione del sequestro, previste dall'art. 675 (a proposito dell'esecuzione del sequestro entro il termine ivi previsto) e dall'ora abrogato art. 680 c.p.c. (a proposito dell'instaurazione del giudizio di convalida).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9291 del 3 settembre 1999)

2Cass. civ. n. 4536/1997

L'istanza di revoca del sequestro conservativo dietro cauzione, di cui all'art. 684 c.p.c., pur ricollegandosi alla misura cautelare in precedenza concessa, apre un autonomo procedimento, di modo che resta soggetta, ove presentata nel vigore della riforma introdotta dagli artt. 669 bis e seguenti c.p.c., alla relativa disciplina. Ne discende che l'ordinanza di accoglimento o reiezione di detta istanza, avendo la stessa natura e consistenza dell'originario provvedimento cautelare, con caratteristiche di provvisorietà e modificabilità necessariamente estese alla soluzione delle questioni pregiudiziali, quale quella sulla competenza, non può assumere natura sostanziale di sentenza sulla competenza medesima, e non è impugnabile con il ricorso per regolamento.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4536 del 21 maggio 1997)

3Cass. civ. n. 520/1995

La norma dell'art. 684 c.p.c., nel prevedere la revoca del sequestro in conseguenza della prestazione di idonea cauzione e nel commisurare quest'ultima all'ammontare del credito e delle spese (anche se in ragione delle cose sequestrate), realizza pur sempre — mediante il trasferimento del vincolo dai beni assertivi alla cauzione — la funzione primaria di garantire l'adempimento del credito azionato.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 520 del 18 gennaio 1995)

4Cass. civ. n. 10254/1994

La revoca del sequestro conservativo dietro prestazione di idonea cauzione (nella specie il giudice istruttore, nel revocare il sequestro, ha imposto la prestazione di fidejussione assicurativa), costituendo un provvedimento di mera amministrazione della misura cautelare, non ha natura decisoria, e quindi non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. Perché tale caratteristica ricorra non è sufficiente, infatti, che il provvedimento incida su diritti soggettivi (ciò accadendo anche per la giurisdizione cautelare o esecutiva e anche per gli atti non giurisdizionali), ma occorre che esso decida una controversia su diritti soggettivi o status, con attitudine al giudicato o, quanto meno, con preclusione pro iudicato.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 10254 del 1 dicembre 1994)

5Cass. civ. n. 951/1986

La revoca del sequestro conservativo sui beni del debitore, previa cauzione, ai sensi dell'art. 684 c.p.c., non comporta il venir meno della necessità del relativo accertamento della legittimità o meno del sequestro, e quindi del pertinente giudizio di convalida, il quale avrà effetto sulle sorti della misura cautelare sostitutiva (cauzione).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 951 del 18 febbraio 1986)

6Cass. civ. n. 4574/1979

Il provvedimento con il quale il giudice istruttore «revochi» il sequestro conservativo, richiamando l'art. 684 c.p.c., e disponga la prosecuzione dell'istruzione e del giudizio «anche per la convalida» del sequestro medesimo, non ha natura sostanziale di sentenza negativa di tale convalida, ma ha carattere meramente ordinatorio, pure se a contenuto abnorme per effetto della mancata fissazione di una cauzione (come prescritto dal citato art. 684), e, pertanto, è revocabile dallo stesso giudice che l'ha emesso e dal collegio.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4574 del 8 agosto 1979)

7Cass. civ. n. 2440/1979

Il provvedimento di cui all'art. 684 c.p.c., — costituendo essenzialmente una conversione e non una revoca vera e propria del sequestro e non implicando il riconoscimento della legittimità di quest'ultimo, ma rappresentando soltanto una misura provvisoria diretta a consentire al debitore di ottenere la disponibilità delle cose sequestrate — lascia permanere la necessità dell'indagine sull'esistenza dei requisiti richiesti per il sequestro, e ciò anche al fine di determinare le conseguenze che possono derivare dall'illegittimità del sequestro. Nell'ipotesi che il debitore si avvalga della facoltà prevista dall'art. 684 c.p.c. e, prestando idonea cauzione, ottenga la revoca del sequestro, non cessa il suo interesse a far dichiarare illegittimo il sequestro e ad ottenere una pronuncia sulla convalida. La revoca del sequestro, ai sensi dell'art. 684 c.p.c., libera dal vincolo le cose sequestrate, ma un vincolo di eguale misura e con identica funzione si trasferisce sulla somma depositata come cauzione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2440 del 3 luglio 1979)