Articolo 687 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Casi speciali di sequestro

Dispositivo

Note

(1) Affinché tale forma di sequestro possa trovare applicazione è necessaria la presenza di una controversia circa la sussistenza dell'obbligo di dare cose o somme di denaro che dovrà essere risolta dal giudice nel successivo giudizio di merito. In tali casi, il debitore si cautela sottraendosi agli effetti della mora debendi, facendo offerta formale (1208 c.c. e ss.) o non formale (1214 c.c.) della prestazione dovuta, offerte che il creditore deve aver rifiutato di ricevere.

(2) Il sequestro liberatorio può essere richiesto, oltre che in corso di causa, anche prima che venga instaurato il giudizio di merito.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 19157/2014

2Cass. civ. n. 15669/2013

3Cass. civ. n. 10992/2003

4Cass. civ. n. 198/2003

5Cass. civ. n. 5410/1997

6Cass. civ. n. 3354/1990

7Cass. civ. n. 5078/1987