Articolo 687 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Casi speciali di sequestro
Dispositivo
Il giudice può ordinare (1) il sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto (2)o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione, quando è controverso l'obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l'idoneità della cosa offerta [c.c. [1216], [1513]; disp. att. c.c. 79].
Note
(1) Affinché tale forma di sequestro possa trovare applicazione è necessaria la presenza di una controversia circa la sussistenza dell'obbligo di dare cose o somme di denaro che dovrà essere risolta dal giudice nel successivo giudizio di merito. In tali casi, il debitore si cautela sottraendosi agli effetti della mora debendi, facendo offerta formale (1208 c.c. e ss.) o non formale (1214 c.c.) della prestazione dovuta, offerte che il creditore deve aver rifiutato di ricevere.
(2) Il sequestro liberatorio può essere richiesto, oltre che in corso di causa, anche prima che venga instaurato il giudizio di merito.
Massime giurisprudenziali (7)
1Cass. civ. n. 19157/2014
Il sequestro liberatorio previsto dall'art. 687 cod. proc. civ. può essere disposto dal giudice solo su richiesta del debitore, anche nel caso in cui egli abbia dubbi sulla individuazione della persona del creditore, ma voglia evitare di subire gli effetti della mora; a tal fine il debitore, in vista della decisione del giudice, é tenuto ad offrire il pagamento a tutti coloro che ne pretendano l'adempimento, ad ottenere, poi, il sequestro delle somme offerte ed infine ad eseguire il versamento nelle mani del custode, perché sia costui a consegnare la somma a chi, all'esito dell'accertamento processuale, risulti il titolare del credito. (Nella specie, la S.C. ha escluso la liberazione del debitore, con conseguente riconoscimento della mora, nell'ipotesi del locatario che, a fronte di più sedicenti eredi della locatrice deceduta in costanza di rapporto, aveva versato i canoni mensili su un libretto al portatore, acceso a tal fine, ma di cui aveva trattenuto la disponibilità).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 19157 del 11 settembre 2014)
2Cass. civ. n. 15669/2013
Costituendo il sequestro ex art. 79 disp. att. c.c. una "species" del sequestro liberatorio di cui all'art. 687 c.p.c., ed applicandosi a quest'ultimo - nella vigenza della disciplina di cui agli artt. 669 bis e ss. c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 - il regime proprio del procedimento cautelare uniforme, il rigetto del ricorso proposto ai sensi del predetto art. 79 disp. att. c.c., mentre era suscettibile di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., risultava, invece, impugnabile con la sola opposizione di cui all'art. 645 del medesimo codice (in virtù del richiamo contenuto nell'art. 669 septies) nel caso in cui la contestazione investisse la sola statuizione sulle spese, tale rimedio essendo esperibile anche nei confronti del provvedimento emesso in sede di reclamo, allorché lo stesso avesse statuito solo sulle spese, dichiarando, per il resto, cessata la materia del contendere.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15669 del 21 giugno 2013)
3Cass. civ. n. 10992/2003
Il sequestro liberatorio, previsto dall'art. 687 c.p.c., può essere disposto dal giudice solo in presenza di una richiesta ad iniziativa del debitore, nel caso in cui il debitore medesimo contesti il debito, o abbia dubbi sulla individuazione del creditore e voglia cautelarsi in vista della decisione del giudice al fine di non subire gli effetti della mora; ne consegue che, una volta che sia stato disposto il sequestro liberatorio della somma che si assume dovuta, nel caso che il giudizio di merito si chiuda con la condanna del debitore, egli non può essere chiamato a rispondere anche per gli interessi e la rivalutazione sulla somma dovuta.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10992 del 14 luglio 2003)
4Cass. civ. n. 198/2003
Nel caso in cui sia stata adottata nel corso del giudizio di primo grado la misura del sequestro liberatorio, prevista dall'art. 687 c.p.c., l'insussistenza delle condizioni per disporre il sequestro può anche essere dedotta per la prima volta in grado di appello, ed in questo caso la corte di merito è tenuta a verificare la sussistenza delle condizioni per l'adozione della misura cautelare, tra le quali presupposto indefettibile è che il debitore abbia effettivamente offerto la somma a suo avviso dovuta per l'estinzione del proprio debito, ma che essa sia stata rifiutata perché ritenuta insufficiente, o perché vi sia controversia sull'obbligo o sul modo di pagamento.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 198 del 10 gennaio 2003)
5Cass. civ. n. 5410/1997
Se l'assicuratore di un sinistro stradale, nel quale sono rimaste danneggiate più persone, non offre, inframassimale, la somma proporzionalmente loro spettante (art. 27 L. 24 dicembre 1969 n. 990), non può chiedere il sequestro c.d. liberatorio (art. 687 c.p.c.) - previsto per ovviare al rischio e alle conseguenze dell'inadempimento del debitore - perché presupposto indefettibile di detta misura cautelare speciale è che tale offerta vi sia stata, ma non sia stata accettata perché inidonea o controversi l'obbligo o il modo del pagamento.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5410 del 17 giugno 1997)
6Cass. civ. n. 3354/1990
Poiché presupposto per la concessione del sequestro liberatorio, previsto dall'art. 687 c.p.c. è una controversia circa l'obbligo di dare cose o somme di denaro (o circa il modo di adempimento o l'idoneità della cosa), tale forma di sequestro non è più ammissibile in presenza di un titolo esecutivo giudiziale, recante condanna al pagamento d'una somma di danaro, restando al debitore esecutato, per evitare il pignoramento, soltanto di provvedere — salvo l'esperimento dei possibili mezzi di gravame in sede cognitoria — a norma dell'art. 494 c.p.c. al versamento all'ufficiale giudiziario procedente della somma richiesta.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3354 del 21 aprile 1990)
7Cass. civ. n. 5078/1987
Il sequestro (c.d. liberatorio) delle somme o delle cose che il debitore mette a disposizione del creditore per la propria liberazione può essere disposto ai sensi dell'art. 687 c.p.c. quando sia controverso l'obbligo o il modo di pagamento o della consegna o l'entità della cosa offerta e presuppone, perciò, che sia ancora in contestazione e che il debitore voglia nel frattempo evitare di incorrere nelle conseguenze della mora qualora il giudice ritenga poi sussistente il debito e dovuta la prestazione. Pertanto, per tale provvedimento, che pur con le differenze da quello conservativo o giudiziale costituisce una forma speciale di sequestro, ai fini dell'individuazione del giudice competente occorre pur sempre far capo agli artt. 672 e 673 c.p.c. e la causa di merito alla quale è necessario riferirsi per la determinazione della competenza è quella che sfocia nella decisione sulla sussistenza dell'obbligo, attenendo quella sulla validità dell'offerta ai presupposti della causa di sequestro, non idonea comunque a fondare la competenza di alcun giudice.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5078 del 11 giugno 1987)