Articolo 693 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Istanza

Dispositivo

Note

(1) L'istanza di cui alla norma in analisi si propone con ricorso innanzi al giudice che sarebbe competente per il giudizio di merito, secondo le ordinarie regole sulla competenza per materia, valore e territorio. A differenza di quanto si riscontra nelle norme dettate in materia di procedimenti cautelari, è prevista la competenza del giudice di pace. Infatti, in seguito alla presentazione del ricorso, il presidente del tribunale, il giudice di pace, o il presidente della Corte d'appello quando giudica in un unico grado, fissa, con decreto, l'udienza di comparizione avanti a sé ed assegna al ricorrente un termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte.

(2) La parola "pretore" è stata sostituita dalla parola "tribunale" ai sensi dell'art. 106, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2-6-1999.

(3) Nel caso in cui sussista un'eccezionale urgenza, il comma in analisi attribuisce al richiedente la possibilità di rivolgersi al giudice del luogo in cui la prova deve essere assunta. Al di fuori di tale ipotesi eccezionale, resta ferma la competenza inderogabile del giudice che sarebbe competente per la causa di merito.

(4) Si precisa che il ricorso deve contenere, oltre alla sottoscrizione del difensore, i motivi dell'urgenza, i fatti sui quali i testimoni dovranno essere interrogati e l'esposizione sommaria delle domande. Tali elementi sono richiesti al fine di consentire al giudice di valutare, anche se in maniera sommaria, l'ammissibilità e la rilevanza della prova testimoniale richiesta.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 18521/2016

2Cass. civ. n. 2103/2012

3Cass. civ. n. 1066/2006

4Cass. civ. n. 4940/1996

5Cass. civ. n. 2145/1989

6Cass. civ. n. 486/1972