Articolo 711 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Separazione consensuale

Dispositivo

[Nel caso di separazione consensuale previsto nell'articolo [158] del c.c., il presidente (1), su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliarli nel modo indicato nell'articolo [708].

Se il ricorso è presentato da uno solo dei coniugi, si applica l'articolo [706] ultimo comma.

Se la conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole.

La separazione consensuale acquista efficacia (2) (3) con l'omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente.

Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell'articolo precedente (4).]

Note

(1) La norma descrive le due fasi tramite cui si sviluppa il procedimento di separazione consensuale. La prima è quella che si svolge di fronte al Presidente del Tribunale del luogo di residenza o domicilio di entrambi i coniugi se il ricorso viene proposto congiuntamente e se risiedono nello stesso luogo; diversamente, quando il ricorso viene presentato da uno solo, sarà competente il giudice del luogo di residenza dell'altro. Il Presidente ascolta le parti e tenta la conciliazione. Se il tentativo di conciliazione conciliazione fallisce, si da atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni relative ai coniugi stessi e alla prole. La seconda fase è quella dell'omologazione che si svolge secondo le modalità del rito camerale ai sensi dell'art. 737 del c.p.c.e ss..

(2) L'accordo di separazione deve contenere elementi essenziali quali il consenso a vivere separati e le pattuizioni relative al mantenimento dei coniugi e della prole, oltre alla loro educazione. Tale accordo ha carattere negoziale e, pertanto, consiste in un atto di autonomia privata, che il Tribunale non può modificare. Infatti, il ruolo dell'organo giudiziario è limitato al solo controllo di legalità e di opportunità, e alla verifica che le clausole pattuite non siano nulle per contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico e valutando la convenienza delle pattuizioni per l'interesse morale e materiale della prole. Il tribunale quindi può soltanto indicare le modificazioni da apportare in ordine al mantenimento ed ai diritti e doveri verso la prole nonché alla tutela degli interessi indisponibili delle stesse parti, rifiutando, ove i separandi non ottemperino, la omologazione.

(3) L'omologazione viene pronunciata con decreto e acquista efficacia di titolo esecutivo (si cfr.474). Pertanto, ciascuno dei coniugi in caso di inadempienza dell'altro, può chiedere al tribunale l'adozione delle misure cautelari di cui all'art. 156 comma 6 c.c. ovvero il sequestro di parte dei beni e l'ordine ai terzi di versare direttamente al coniuge avente diritto parte delle somme di cui sono debitori nei confronti del coniuge inadempiente.

(4) Una volta omologato l'accordo, le modifiche alle pattuizioni ivi contenute possono avvenire tramite il procedimento in camera di consiglio, previo ricorso di ciascuna parte, qualora sopraggiungano mutamenti della condizione personale o patrimoniale di uno di entrambi i coniugi ai sensi dell'art. 710.

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. civ. n. 27409/2019

Gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti reciproche attribuzioni patrimoniali e concernenti beni mobili o immobili, rispondono, di norma, ad uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale che svela una sua tipicità propria la quale, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., può colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della gratuità, in ragione dell'eventuale ricorrenza, o meno, nel concreto, dei connotati di una sistemazione solutorio-compensativa più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati, anche solo riflessi, patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 27409 del 25 ottobre 2019)

2Cass. civ. n. 19319/2014

L'accordo di separazione dei coniugi omologato non è impugnabile per simulazione poiché l'iniziativa processuale diretta ad acquisire l'omologazione, e quindi la condizione formale di coniugi separati, è volta ad assicurare efficacia alla separazione, così da superare il precedente accordo simulatorio, rispetto al quale si pone in antitesi dato che è logicamente insostenibile che i coniugi possano "disvolere" con detto accordo la condizione di separati ed al tempo stesso "volere" l'emissione di un provvedimento giudiziale destinato ad attribuire determinati effetti giuridici a tale condizione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 19319 del 12 settembre 2014)

3Cass. civ. n. 16677/2014

Il reclamo proposto alla corte d'appello avverso il provvedimento camerale adottato dal tribunale (nella specie in sede di revisione delle condizioni di separazione dei coniugi) non è improcedibile se il convenuto si sia regolarmente costituito in giudizio, così sanando ex art. 156 cod. proc. civ. il vizio derivante dal mancato rispetto del termine ordinatorio assegnato al reclamante per la notificazione del ricorso e non prorogato con istanza proposta prima della sua scadenza.(Cassazione civile, Sez. VI-1, sentenza n. 16677 del 22 luglio 2014)

4Cass. civ. n. 2263/2014

Il trasferimento di un immobile in favore del coniuge per effetto degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale è comunque riconducibile alla volontà del cedente, e non al provvedimento giudiziale di omologazione, sicché, qualora, intervenga nei cinque anni successivi al suo acquisto, senza che il cedente stesso, abbia comprato, entro l'anno ulteriore, altro appartamento da adibire a propria abitazione principale, le agevolazioni fiscali "prima casa" di cui egli abbia beneficiato per l'acquisto di quell'immobile vanno revocate, con conseguente legittimo recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali da parte dell'Amministrazione finanziaria.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 2263 del 3 febbraio 2014)

5Cass. civ. n. 10932/2008

In tema di separazione personale fra i coniugi, il decreto omologativo di detta separazione, essendo privo dei caratteri della definitività e della decisorietà, poiché incide su diritti soggettivi, senza tuttavia decidere su di essi e non ha attitudine ad acquistare l'efficacia del giudicato sostanziale, non è impugnabile in cassazione ex art. 111 Cost., con la conseguenza che gli eventuali vizi di legittimità non si convertono in motivi di gravame e sono in ogni tempo deducibili nell'ambito della giurisdizione camerale.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 10932 del 30 aprile 2008)

6Cass. civ. n. 11342/2004

È di per sé valida la clausola dell'accordo di separazione che contenga l'impegno di uno dei coniugi, al fine di concorrere al mantenimento del figlio minore, di trasferire, in suo favore, la piena proprietà di un bene immobile, trattandosi di pattuizione che dà vita ad un contratto atipico, distinto dalle convenzioni matrimoniali e dalle donazioni, volto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, ai sensi dell'art. 1322 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11342 del 17 giugno 2004)

7Cass. civ. n. 7774/1993

La partecipazione del P.M. al procedimento di separazione consensuale dei coniugi ex art. 711 c.p.c. non è prevista da tale norma, né è desumibile, come necessaria, dalla disciplina di procedimenti camerali, senza che ciò determini dubbi di legittimità costituzionale in ordine alla citata norma, con riguardo ad ipotesi di applicazione della medesima, strumentale alla pronunzia di provvedimenti non concernenti l'affidamento della prole e cioè specificamente incidenti sullo «statuto» del minore, anche se la posizione del medesimo viene indirettamente contemplata ai fini della quantificazione delle prestazioni economiche stabilite in favore del coniuge affidatario.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7774 del 14 luglio 1993)

8Cass. civ. n. 14/1984

Nel procedimento di separazione consensuale, il regolamento concordato tra i coniugi, pur trovando la sua fonte nell'accordo delle parti, acquista efficacia giuridica soltanto in seguito al provvedimento di omologazione. Pertanto, la clausola con cui i coniugi, al di fuori del procedimento di separazione, determinano l'obbligo delle contribuzioni patrimoniali nei loro rapporti o verso i figli, ove non sia riprodotta nel verbale omologato dal tribunale, ai sensi degli artt. 158 c.c. e 711 c.p.c., è inefficace, a prescindere dalla inclusione o meno nel ricorso per separazione, se le parti non l'abbiano espressamente richiamato, dovendo ritenersi assorbita nelle clausole incluse invece nel verbale.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 14 del 5 gennaio 1984)

9Cass. civ. n. 69/1977

Il riconoscimento da parte dei coniugi dell'addebitabilità ad uno di essi della separazione consensuale omologata riguarda solo il tempo anteriore e pertanto ben può uno dei coniugi nel tempo successivo all'omologazione domandare — con ricorso ai sensi dell'art. 706 c.p.c. — che la separazione sia addebitata all'altro.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 69 del 10 gennaio 1977)

10Cass. civ. n. 343/1974

In materia di separazione consensuale dei coniugi, il presidente del tribunale che procede all'audizione degli stessi e non riesca a conciliarli, si limita a dare atto, nel verbale di cui all'art. 711 c.p.c., del consenso dei medesimi alla separazione e delle condizioni da essi pattuite per il regolamento dei loro rapporti patrimoniali, senza potersi sostituire ad essi nella determinazione di tali condizioni e senza emettere in proposito alcuna statuizione propria.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 343 del 7 febbraio 1974)