Articolo 723 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Fissazione dell'udienza di comparizione

Dispositivo

Note

(1) Il ricorso, una volta depositato, dà avvio ad un procedimento che si svolge in camera di consiglio ed è di competenza del collegio.

(2) La comparizione del ricorrente e degli altri soggetti permette al giudice di compiere un accertamento più scrupoloso e completo in ordine ai presupposti necessari per pronunciare la dichiarazione di assenza.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 18857/2018