Articolo 723 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Fissazione dell'udienza di comparizione
Dispositivo
[Il presidente del tribunale fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a sé o ad un giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso a norma dell'articolo precedente (1) (2), e stabilisce il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta a cura del ricorrente. Può anche ordinare che il decreto sia pubblicato in uno o più giornali.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero.]
Note
(1) Il ricorso, una volta depositato, dà avvio ad un procedimento che si svolge in camera di consiglio ed è di competenza del collegio.
(2) La comparizione del ricorrente e degli altri soggetti permette al giudice di compiere un accertamento più scrupoloso e completo in ordine ai presupposti necessari per pronunciare la dichiarazione di assenza.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 18857/2018
Nell'ambito dei rapporti tra coeredi, la resa dei conti di cui all'art. 723 c.c., oltre che operazione inserita nel procedimento divisorio, può anche costituire un obbligo a sé stante, fondato - così come avviene in qualsiasi situazione di comunione - sul presupposto della gestione di affari altrui condotta da uno dei partecipanti; ne consegue che l'azione di rendiconto può presentarsi anche distinta ed autonoma rispetto alla domanda di scioglimento della comunione pur se le due domande abbiano dato luogo ad un unico giudizio, sicché le medesime possono essere scisse e decise senza reciproci condizionamenti.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 18857 del 16 luglio 2018)