Articolo 733 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Vendita di beni

Dispositivo

[Se, nell'autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti [c.c. [376], designa per procedervi un ufficiale giudiziario del tribunale (1) del luogo in cui si trovano i beni mobili, oppure un cancelliere dello stesso tribunale (1) o un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili.

L'ufficiale designato per la vendita procede all'incanto (2) con l'osservanza delle norme degli articoli [534] e seguenti, in quanto applicabili, e premesse le forme di pubblicità ordinate dal tribunale [disp. att. [191] (3).]

Note

(1) Le parole «della pretura» e «della stessa pretura» sono state rispettivamente sostituite dalle parole «del tribunale» e «dello stesso tribunale» ai sensi dell'art. 110, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

(2) Nel caso in cui il Tribunale autorizzi la vendita dei beni di minori, interdetti o di inabilitati, stabilisce anche la forma della vendita, incanto o trattativa privata, il prezzo minimo e le modalità di reimpiego delle somme ricavate.

(3) Nel caso in cui il Tribunale disponga la vendita con incanto la norma in analisi rinvia alle sole disposizioni in materia di espropriazione forzata relative alle modalità di vendita e non anche a quelle che regolano le modalità di trasferimento del bene. Questo perché nel procedimento in questione il processo verbale di vendita dei beni appartenenti ai minori o agli incapaci costituisce titolo esecutivo (474) per ottenere il rilascio degli immobili e la restituzione dei beni mobili, pertanto tale vendita si conclude con tale processo verbale che sostituisce l'ordinanza di aggiudicazione e il decreto di aggiudicazione.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 10587/1995

Nella vendita all'incanto di beni immobili ex art. 733 c.p.c. — disposizione relativa alla vendita autorizzata dal tribunale di beni di minori, interdetti o inabilitati, applicabile anche (come nella specie) alla vendita di beni ereditari per il rinvio ad essa operato dall'art. 748 —, il rinvio alle norme in materia di espropriazione forzata riguarda esclusivamente le modalità della vendita e non anche la fase del trasferimento del bene. Infatti nella procedura di vendita in questione, nella quale il notaio agisce come ufficiale designato per la vendita, è inapplicabile l'art. 586, mancando un giudice dell'esecuzione che possa pronunciare il decreto di trasferimento, e la fase del traslativa è disciplinata dall'art. 191 disp. att. c.p.c., la cui enunciazione che «il processo verbale di vendita dei beni immobili appartenenti a minori costituisce titolo esecutivo per il rilascio» va interpretata nel senso che tale tipo di vendita — così come anche quella dei beni ereditari — si conclude con tale processo verbale, equivalente dell'atto notarile. (Nella specie il giudice di merito, ritenuto che il verbale di cui all'art. 191 disp. att. costituisca mero titolo per il rilascio e che quindi l'effetto traslativo possa prodursi solo nella forma di cui all'art. 586 c.p.c., aveva ritenuto affetto da nullità un trasferimento realizzato con un rogito notarile di compravendita, strumento reputato irrituale. La S.C., enunciati gli esposti principi, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, affinché la questione della nullità dell'atto fosse riesaminata ai sensi anche dell'art. 126 c.p.c. sul contenuto del processo verbale e dell'art. 156 sulla rilevanza della nullità).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10587 del 11 ottobre 1995)