Articolo 733 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Vendita di beni

Dispositivo

Note

(1) Le parole «della pretura» e «della stessa pretura» sono state rispettivamente sostituite dalle parole «del tribunale» e «dello stesso tribunale» ai sensi dell'art. 110, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

(2) Nel caso in cui il Tribunale autorizzi la vendita dei beni di minori, interdetti o di inabilitati, stabilisce anche la forma della vendita, incanto o trattativa privata, il prezzo minimo e le modalità di reimpiego delle somme ricavate.

(3) Nel caso in cui il Tribunale disponga la vendita con incanto la norma in analisi rinvia alle sole disposizioni in materia di espropriazione forzata relative alle modalità di vendita e non anche a quelle che regolano le modalità di trasferimento del bene. Questo perché nel procedimento in questione il processo verbale di vendita dei beni appartenenti ai minori o agli incapaci costituisce titolo esecutivo (474) per ottenere il rilascio degli immobili e la restituzione dei beni mobili, pertanto tale vendita si conclude con tale processo verbale che sostituisce l'ordinanza di aggiudicazione e il decreto di aggiudicazione.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 10587/1995