Articolo 743 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Copie degli atti
Dispositivo
Qualunque depositario pubblico (1), autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica [2714], [2715], ancorché l'istante o i suoi autori non siano stati parte nell'atto, sotto pena dei danni e delle spese, salve le disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e bollo (2) (3).
La copia d'un testamento pubblico [c.c. [603] non può essere spedita durante la vita del testatore, tranne che a sua istanza, della quale si fa menzione nella copia [745] 2, [746] (4).
Note
(1) La norma non indica espressamente i soggetti che devono essere considerati pubblici depositari, pertanto la Cassazione ha colmato tale lacuna ritenendo che l'articolo in esame faccia riferimento solamente ai pubblici funzionari che hanno il compito di conservare e tenere a disposizione del pubblico gli atti che hanno rogato, contribuito a formare o ricevuto in deposito: notai, conservatori dei R.R.I.I. e cancellieri.
(2) Si confronti ad esempio il d.p.r. 26-4-1986, n. 131 relativo all'imposta di registro, o ancora l'art. 9, d.P.R. 26-10-1972, n. 642 che disciplina l'imposta di bollo così come sostituito dall'art. 9, d.P.R. 30-12-1982 n. 955 ed infine gli artt. 67-69, l. 16-2-1913, n. 89 sull'Ordinamento sul notariato.
(3) Al dovere di rilascio di copie autentiche corrisponde un vero e proprio diritto soggettivo al rilascio di copie, in ragione del fatto che tale diritto non risulta soggetto a valutazioni discrezionali del depositario. L'unica limitazione deriva dall'espressa previsione di divieti legislativi.
(4) La norma in esame prevede il limite al rilascio delle copie del testamento pubblico prima della morte del testatore, salvo il caso in cui non sia lo stesso autore a richiederne copia.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. civ. n. 18663/2016
In tema di provvedimenti giudiziari, in caso di mera difficoltà di comprensione del testo, stilato dall'estensore con scrittura manuale, non è configurabile la nullità della sentenza attesa l'assenza di una espressa comminatoria e la facoltà della parte di richiedere alla cancelleria, ex artt. 743 e 746 c.p.c., copia conforme dattiloscritta, che deve essere leggibile.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 18663 del 23 settembre 2016)
2Cass. civ. n. 1973/1986
Il provvedimento, con il quale il presidente del tribunale, nell'ambito della procedura contemplata dagli artt. 743 e ss. c.p.c. in tema di copie di atti pubblici, ordini all'autorità comunale di rilasciare copia legale di una domanda di concessione edilizia presentata dal privato, ravvisando la ricorrenza dei requisiti dall'art. 8 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 (convertito, con modificazioni, in L. 25 marzo 1982, n. 94) per la configurabilità di un «silenzio-assenso» della amministrazione equiparabile all'accoglimento di detta domanda, comporta l'esercizio di funzioni esorbitanti dalle attribuzioni del predetto giudice, sia per l'applicabilità di detta procedura ai soli atti tenuti da pubblici funzionari a disposizione del pubblico, non anche quindi a quelli tenuti per ragioni del loro ufficio, sia per il tradursi di quell'ordine in una condanna dell'amministrazione ad un facere in un settore affidato ai suoi poteri autoritativi, con conseguente violazione del divieto posto dall'art. 4 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e gli indicati vizi devono ritenersi denunciabili con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione, in considerazione della portata sostanzialmente decisoria del provvedimento medesimo).(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 1973 del 20 marzo 1986)
3Cass. civ. n. 2547/1972
Nel processo fallimentare i terzi non hanno un diritto alla libera consultazione del fascicolo fallimentare e — fuori dei casi degli atti dichiarati consultabili da chiunque (come, ad esempio, la sentenza dichiarativa di fallimento) o dai particolari soggetti destinatari degli effetti dell'atto — possono esaminare (ed, eventualmente, estrarne copia) soltanto quegli specifici atti e documenti contenuti nel fascicolo fallimentare, per i quali sussista un loro interesse diretto, concreto ed attuale. Tale interesse non sussiste nei confronti dell'ex amministratore giudiziario della società fallita, convenuto in giudizio dal curatore del fallimento per fatti dannosi commessi nell'esercizio delle sue funzioni.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2547 del 25 luglio 1972)