Articolo 745 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Rifiuto o ritardo nel rilascio

Dispositivo

Note

(1) Le parole "il pretore" e "al pretore" sono state soppresse dall'art. 104 del d.lvo 19 febbraio 1998, n.51 recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno.

(2) Il procedimento descritto dalla norma in esame viene instaurato nell'ipotesi in cui il pubblico depositario si rifiuti o ritardi a rilasciare la copia o l'estratto richiesti, mentre non può riguardare il risarcimento dei danni derivanti dal rifiuto o dal ritardo, per i quali è necessario promuovere un autonomo giudizio di cognizione.

(3) La procedura ha natura e carattere volontario ed il relativo provvedimento viene adottato in seguito all'audizione del pubblico ministero senza che sia necessario instaurare il contraddittorio. Tuttavia, nelle ipotesi in cui appaia utile il pubblico ufficiale viene sentito in camera di consiglio e in contraddittorio con il ricorrente.

(4) Il procedimento viene instaurato con ricorso dal soggetto legittimato a chiedere la copia o l'estratto e si conclude con decreto, privo di natura decisoria secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, pertanto insuscettibile di impugnazione ai sensi dell'art. 111 Cost..

(5) Si precisa che nel caso in cui il rifiuto sia stato opposto dal cancelliere il procedimento in esame dovrà essere instaurato nei confronti dell'amministrazione di appartenenza di quest'ultimo, mentre in caso di rifiuto del notaio, il procedimento sarà promosso personalmente nei suoi confronti.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 18442/2018

2Cass. civ. n. 2095/2011

3Cass. civ. n. 1629/2010

4Cass. civ. n. 16853/2005

5Cass. civ. n. 370/1995

6Cass. civ. n. 10917/1993