Articolo 749 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Procedimento per la fissazione dei termini
Dispositivo
L'istanza per fissazione di un termine entro il quale una persona deve emettere una dichiarazione o compiere un determinato atto [c.c. [481], [485], [487], [488], [500], [620], [645], [650], [702], se non è proposta nel corso di un giudizio (1), si propone con ricorso [125] al tribunale (2) del luogo in cui si è aperta la successione [c.c. [456].
Il giudice (3) fissa con decreto l'udienza di comparizione del ricorrente e della persona alla quale il termine deve essere imposto e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati, a cura del ricorrente, alla persona stessa (4).
Il giudice provvede con ordinanza (5), contro la quale è ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale a norma dell'articolo [739] (6). Il collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente (7).
Le stesse forme si osservano per chiedere la proroga di un termine stabilito dalla legge. La proroga del termine stabilito dal giudice si chiede al giudice stesso [154].
Note
(1) La dottrina più autorevole ha individuato quattro ipotesi di applicazione della norma in commento. La prima è quella relativa alla fissazione di un termine entro cui un soggetto deve emettere una dichiarazione come ad esempio prevede l'art. 481 del c.c.in base al quale chiunque vi abbia interesse, può chiedere all'autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità; la seconda si ha quando deve essere fissato un termine entro cui un soggetto deve compiere un atto come nel caso in cui venga richiesta la fissazione del termine per la presentazione del testamento olografo per la sua pubblicazione (art. 620 del c.c.II comma) o per la apertura e la pubblicazione del testamento segreto (art. 621 del c.c.). La terza riguarda la proroga di un termine fissato dalla legge (art. 485 del c.c.). Ed infine la quarta ipotesi è relativa alla proroga di un termine fissato dal giudice.
(2) La parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «tribunale» dall'art. 113, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2-6-1999.
(3) La parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «giudice» dall'art. 113, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2-6-1999.
(4) In tutte le ipotesi di cui alla nota 1, si precisa che se l'istanza viene proposta nel corso di un giudizio già pendente, essa va rivolta allo stesso giudice della causa. Diversamente, se non è in corso nessun giudizio l'istanza si propone con ricorso al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, che darà vita ad un procedimento in contraddittorio tra le parti che si conclude con ordinanza con cui il Tribunale concede o nega la fissazione del termine richiesto.
(5) Si precisa che il termine fissato con ordinanza deve intendersi stabilito a pena di decadenza.
(6) L'ordinanza è soggetta a reclamo davanti al Tribunale in composizione collegiale da proporsi con ricorso entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza (art. 739 del c.p.c.). Inoltre, si tratta di un'ordinanza revocabile ai sensi dell'art. 742, per il richiamo contenuto nell'art. 742 bis.
(7) Secondo il recente orientamento della Corte di cassazione, l'ordinanza che decide il reclamo ha carattere decisorio e definitivo, in quanto è diretta a dirimere un conflitto tra diritti soggettivi e non è suscettibile di revoca ai sensi dell'art. 742, mentre risulta ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. civ. n. 10643/2007
In tema di eredità giacente, il rigetto, da parte del tribunale in composizione monocratica, della richiesta di fissazione di un termine per il rendiconto e per la liquidazione delle attività (artt. 500 c.c. ) può essere impugnato, sotto forma di reclamo, al competente collegio del tribunale, mentre la successiva decisione di rigetto di quest'ultimo non è impugnabile con il rimedio straordinario del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., poichè l'ordinanza emessa dall'organo collegiale è inidonea (in quanto non destinata ad incidere su diritti soggettivi ) a produrre effetti di diritto sostanziale, ed è altresì inidonea a passare in cosa giudicata, avendo la medesima natura (non decisoria ) del provvedimento pretorile di volontaria giurisdizione, con conseguente facoltà, per l'interessato, di ricorrere nuovamente al giudice per chiedere un altro provvedimento di fissazione del termine.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10643 del 9 maggio 2007)
2Cass. civ. n. 1521/2005
È ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il provvedimento con il quale il tribunale, pronunciando in sede di reclamo ex art. 749 c.p.c., disponga la revoca della proroga del termine assegnato ex art. 500 c.c. all'erede accettante con beneficio di inventario per liquidare le attività ereditarie e formare lo stato di graduazione, trattandosi di provvedimento idoneo ad incidere su posizioni sostanziali di diritto soggettivo dell'erede medesimo (per la previsione, in particolare, della decadenza dal beneficio di inventario conseguente al mancato compimento, nel termine stabilito, delle menzionate operazioni), in contrapposizione a creditori del defunto e legatari.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 1521 del 26 gennaio 2005)
3Cass. civ. n. 1301/1998
L'art. 749 c.p.c., nel prevedere che a conoscere dell'istanza per la fissazione di un termine entro il quale una persona deve emettere una dichiarazione o compiere un determinato atto — nel caso in cui esso non sia proposto nel corso del giudizio — sia competente il pretore, presuppone, ai fini della deroga a tale ultima competenza in favore di quella del giudice presso il quale pende il detto giudizio, che l'adempimento di cui trattasi rilevi nel giudizio stesso in guisa tale da istituirne una connessione necessaria col procedimento diretto alla fissazione del termine. (Nella specie, la S.C., sancendo il principio di cui in massima, ha negato che sussiste una connessione di siffatto tipo fra giudizio di pagamento del legato e procedimenti di fissazione di un termine agli eredi per rendere conto dell'amministrazione dell'eredità).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1301 del 7 febbraio 1998)
4Cass. civ. n. 920/1977
Nel procedimento promosso contro il chiamato all'eredità, la richiesta di fissazione di un termine, entro il quale il convenuto debba accettare o rinunciare all'eredità medesima (art. 481 c.c.), non può essere avanzata per la prima volta in grado di appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c.).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 920 del 7 marzo 1977)