Articolo 759 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Informazioni e nomina del custode

Dispositivo

Durante le operazioni di apposizione dei sigilli, il giudice (1) assume le informazioni che ritiene opportune allo scopo di accertare che nessuna cosa sia stata asportata (2).

Per la conservazione delle cose sigillate nomina un custode (3).

Note

(1) La parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «giudice» ai sensi dell'art. 105, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2-6-1999.

(2) Nel corso delle operazioni di sigillazione il giudice assume le informazioni necessarie per accertarsi che nessuna cosa mobile sia stata asportata prima della sigillazione.

(3) Per la conservazione delle cose sigillate il giudice provvede alla nomina di un custode, che può essere scelto anche tra i chiamati all'eredità o tra gli eredi. Il custode viene incaricato di provvedere alla vigilanza sui beni sigillati in quanto le chiavi delle porte sigillate sono custodite dal cancelliere. Inoltre, il custode deve svolgere il suo incarico osservando la diligenza del buon padre di famiglia ed è responsabile dei danni cagionati alle parti in caso di omessa o negligente custodia. Diversamente, la nomina del custode non risulta necessaria qualora i sigilli siano stati apposti non sulle cose mobili ma sui locali che le contengono.