Articolo 764 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Opposizione
Dispositivo
Chiunque vi ha interesse (1) può fare opposizione alla rimozione dei sigilli con dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione o con ricorso al giudice (2) (3).
Il giudice (3) fissa con decreto un'udienza per la comparizione delle parti e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto stesso deve essere notificato a cura dell'opponente (4).
Il giudice (3) provvede con ordinanza non impugnabile e, se ordina la rimozione, può disporre che essa sia seguita dall'inventario [769] e può dare le opportune cautele per la conservazione delle cose che sono oggetto di contestazione (5).
Note
(1) L'opposizione può essere proposta da chiunque vi abbia interesse, ovvero da qualunque soggetto possa ricevere un danno giuridicamente valutabile dalla rimozione dei sigilli, anche se non è legittimato a chiederne l'apposizione (753). Tra i legittimati all'apposizione vi sono anche i creditori dell'eredità (771).
(2) Il presente comma è stato modificato da ultimo dal D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116.Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui al primo comma del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre 2026.Il nuovo testo dell'art. 764 c.p.c. è il seguente:"Chiunque vi ha interesse può fare opposizione alla rimozione dei sigilli con dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione o con ricorso al giudice di pace.Il giudice fissa con decreto un'udienza per la comparizione delle parti e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto stesso deve essere notificato a cura dell'opponente.Il giudice provvede con ordinanza non impugnabile, e, se ordina la rimozione, può disporre che essa sia seguita dall'inventario e può dare le opportune cautele per la conservazione delle cose che sono oggetto di contestazione".
(3) La parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «giudice» ai sensi dell'art. 105, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
(4) Nell'ipotesi in cui il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti non viene notificato entro il termine stabilito dal giudice, l'opposizione diventa inefficace ma può essere riproposta finché non siano stati rimossi i sigilli e se la nuova opposizione si fonda su motivi diversi da quelli indicati nella prima opposizione.
(5) Il giudice decide sull'opposizione con ordinanza non impugnabile, ma revocabile. Con tale ordinanza il giudice può adottare le misure che ritiene più opportune al fine di conservare le cose oggetto della lite, può ordinare l'inventario e impartire al custode le disposizioni necessarie per la consegna dei beni inventariati ai rispettivi titolari per evitare controversie e contestazioni. Infine, qualora lo ritenga opportuno può anche ordinare la rimozione dei sigilli solo per alcune delle cose sigillate.