Articolo 767 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Alterazioni nello stato dei sigilli
Dispositivo
L'ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli deve innanzitutto riconoscerne lo stato.
Se trova in essi qualche alterazione (1), deve sospendere ogni operazione ulteriore, facendone immediatamente rapporto al giudice (2), il quale si trasferisce sul luogo per le verificazioni occorrenti e per i provvedimenti necessari anche per la prosecuzione dell'inventario.
Note
(1) E' onere del pubblico ufficiale verificare prima della rimozione dei sigilli che i beni sigillati non abbiano subito alterazioni, ovvero che non abbiano subito mutamenti non autorizzati dall'autorità giudiziaria in ordine allo stato di sigillazione. Infatti, nel caso in cui riscontri che i sigilli siano stati alterati o manomessi, dovrà immediatamente darne notizia al giudice e si dovrà poi procedere penalmente ai sensi dell'art. 349 del c.p..
(2) La parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «giudice» ai sensi dell'art. 105, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2-6-1999.