Articolo 769 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Istanza
Dispositivo
L'inventario può essere chiesto al tribunale (1) dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli [763] (2) ed è eseguito dal cancelliere del tribunale (3) o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal tribunale (1).
L'istanza si propone con ricorso [125], nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio [c.c. [43], [47] nel comune in cui ha sede il tribunale (3) (4) o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale (8).
Il tribunale (1) provvede con decreto (5) (6).
Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte (7).
Note
(1) Il presente articolo è stato modificato da ultimo dal D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116.Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che le modifiche di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo entrano in vigore il 31 ottobre 2026.Il nuovo testo dell'art. 769 c.p.c. è il seguente:"L'inventario può essere chiesto al tribunale dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed è eseguito dal cancelliere del giudice di pace o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal giudice di pace.L'istanza si propone con ricorso, nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice di pace.Il giudice di pace provvede con decreto.Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte".
(2) I soggetti legittimati a proporre l'istanza per chiedere l'inventario dei beni ereditari sono gli stessi che ai sensi dell'art. 763 del c.p.c., ovvero l'esecutore testamentario, coloro che possono avere diritto alla successione, i creditori, il pubblico ministero nei casi previsti dall'art. 754 ed il curatore dell'eredità giacente.
(3) Le parole «della pretura» e «la pretura» sono state sostituite rispettivamente dalla parole: «del tribunale» e «il tribunale» ai sensi dell'art. 110, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2-6-1999.
(4) Il ricorso può essere sottoscritto dalla parte personalmente e può essere anche presentato da un notaio che ha ricevuto la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario. Nel ricorso devono essere indicate le ragioni della domanda e deve essere proposto davanti al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.
(5) Il tribunale decide in composizione monocratica, mediante decreto soggetto a reclamo e revocabile dallo stesso giudice che lo ha emesso. Si precisa inoltre che tale decreto è impugnabile con reclamo ai sensi dell'art. 739 del c.p.c.e che nello stesso decreto il giudice procede all'eventuale nomina del notaio incaricato della redazione dell'inventario. Durante la formazione dell'inventario il giudice può emettere i provvedimenti diretti alla conservazione dei beni.
(6) Si precisa che l'inventario effettuato senza la preventiva autorizzazione del Tribunale è nullo, con la conseguenza che gli eredi che hanno accettato con beneficio di inventario ed hanno lasciato trascorrere i termini per la redazione dello stesso, confidando nella validità dell'inventario non autorizzato dal tribunale, non acquistano il beneficio di inventario e, pertanto, devono essere considerati eredi puri e semplici.
(7) Tale comma è stato aggiunto dal D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, convertito con L. 17 febbraio 2012, n. 10.
(8) Al comma 2, le parole "o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale" sono state aggiunte dall'art. 3, comma 8, lettera p) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. civ. n. 5407/2012
In tema di imposta sulle successioni, il chiamato all'eredità che abbia dichiarato di accettarla con il beneficio di inventario deve completare l'inventario stesso nei tre mesi successivi (sei nel caso di proroga) alla pronuncia del decreto con il quale il giudice, ex art. 769 c.p.c., nomina il soggetto (cancelliere o notaio) deputato alla redazione dell'inventario, e non alla data della dichiarazione, perché, altrimenti, il decorso del periodo necessario per l'adozione del provvedimento renderebbe obiettivamente incerta l'idoneità del lasso di tempo residuo ad assicurare l'espletamento delle operazioni. Ne consegue che, in caso di accettazione dell'eredità ex art. 484 c.c., il termine per la presentazione della dichiarazione di successione decorre dalla scadenza di quello fissato nel decreto del giudice per la formazione dell'inventario.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 5407 del 4 aprile 2012)
2Cass. civ. n. 2721/2010
In tema di accettazione di eredità con beneficio di inventario, il decreto con il quale il tribunale rigetta l'istanza di proroga del termine per la redazione dell'inventario non è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., in quanto, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, esso chiude un procedimento di tipo non contenzioso privo di un vero e proprio contraddittorio e non statuisce in via decisoria e definitiva su dette posizioni, stante la sua revocabilità e modificabilità alla stregua dell'art. 742 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2721 del 8 febbraio 2010)
3Cass. civ. n. 922/2010
Il decreto che autorizza la formazione dell'inventario, ai sensi dell'art. 769 c.p.c., e quello che concede la proroga del termine per la redazione del medesimo sono provvedimenti emessi all'esito di un procedimento di cui è parte il solo istante e nel quale il giudice si limita ad accertare la riconducibilità del medesimo alle categorie di persone aventi diritto alla rimozione dei sigilli ai sensi dell'art. 763 c.p.c.; ne consegue che tali provvedimenti, non contenendo alcuna decisione in merito alla capacità a succedere del soggetto richiedente, sono riconducibili alla giurisdizione volontaria, e quindi privi del carattere di decisorietà e inidonei a passare in giudicato, con la conseguenza che non sono impugnabili col ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 922 del 20 gennaio 2010)
4Cass. civ. n. 10446/2002
La legittimazione a richiedere l'inventario dei beni del defunto ex art. 769 c.p.c., conseguente all'accettazione beneficiata dell'eredità, spetta alle persone che hanno diritto alla rimozione dei sigilli ai sensi dell'art. 763 c.p.c. anche quando l'apposizione dei sigilli ai sensi dell'art. 763 c.p.c., misura di natura tipicamente cautelare e che può quindi anche mancare, non sia stata in concreto disposta.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10446 del 18 luglio 2002)