Articolo 776 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Consegna delle cose mobili inventariate

Dispositivo

Note

(1) Una volta compiuto l'inventario o anche quando la redazione è ancora in corso, la custodia delle cose mobili e delle carte viene attribuita ad un consegnatario nominato dall'ufficiale procedente o dal giudice con decreto revocabile e modificabile in ogni momento. Tale provvedimento è reclamabile ma non ricorribile per cassazione, stante la mancanza della natura decisoria dello stesso.

(2) La parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «giudice» ai sensi dell'art. 105, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2-6-1999.

(3) Il consegnatario assume la veste di custode ed è tenuto, in quanto tale, all'osservanza degli obblighi ad esso imposti dagli artt. 65 e ss. Egli deve curare la conservazione ed amministrazione dei beni affidatigli, con la diligenza del buon padre di famiglia nonché la conservazione dei frutti e delle rendite dei medesimi.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 13820/2016

2Cass. civ. n. 6997/1983

3Cass. civ. n. 35/1976