Articolo 778 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Reclami contro lo stato di graduazione

Dispositivo

Note

(1) Una volta ultimato lo stato di graduazione, viene dato avviso a creditori e legatari ai sensi dell'art. 501 del c.c., i quali hanno 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'estratto dello stato di graduazione nel foglio degli annunci legali, per proporre reclamo al fine di contestarne la regolarità o l'errato collocamento nella graduazione o ancora il collocamento di soggetti non aventi diritto. Al procedimento di reclamo devono partecipare il reclamante, l'erede e colui di cui si contesta il diritto.

(2) La norma rinvia all'art. 775 del c.p.c., n. 2, che dispone l'obbligo di specificare il valore di tutti i beni nella redazione del verbale d'inventario.

(3) Si precisa che il valore della causa corrisponde alla somma del valore di tutti i beni mobili così come stimato nell'inventario e di tutti i beni immobili, calcolato moltiplicando il reddito dominicale (per i terreni) o la rendita catastale (per i fabbricati) per le aliquote fissate dall'art. 15.

(4) Nonostante il procedimento di reclamo avverso lo stato di graduazione sia disciplinato dalle regole dettate in materia di procedimenti in camera di consiglio (art. 737 del c.p.c.), non viene fatto rientrare tra quelli di volontaria giurisdizione, ma è inserito viene considerato nel novero dei procedimenti contenziosi. Infatti, viene introdotto con citazione e si svolge come un qualsiasi giudizio ordinario di cognizione (art. 163 del c.p.c.e ss.). Il procedimento si chiude con sentenza che è, quindi, appellabile e ricorribile in Cassazione.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 14821/2012

2Cass. civ. n. 4972/2012