Articolo 781 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Notificazione del decreto di nomina
Dispositivo
Il decreto di nomina del curatore dell'eredità giacente (1) è notificato alla persona nominata a cura del cancelliere (2), nel termine stabilito nello stesso decreto.
Note
(1) Nel caso in cui il chiamato all'eredità non abbia ancora accettato e non si trova nel possesso dei beni, il giudice del circondario in cui si è aperta la successione è competente per la nomina del curatore dell'eredità giacente. Si tratta di competenza funzionale che, pertanto, è inderogabile. Sono legittimati attivi le persone interessate, cioè tutti coloro ai quali interessa la conservazione dei beni ereditari, nonché coloro che hanno interesse alla individuazione di un legittimato passivo contro il quale proporre le azioni come ad esempio creditori, legatari, titolari di diritti reali sull'asse. Il procedimento può essere iniziato anche dallo stesso giudice d'ufficio.
(2) Il decreto di nomina è soggetto a reclamo davanti al Tribunale in composizione collegiale in quanto l'art. 742 bis del c.p.c.estende la disciplina degli artt.737 e ss a tutti i procedimenti camerali. Inoltre, è un provvedimento revocabile e modificabile in ogni tempo ma non ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 5082/2006
Il curatore dell'eredità giacente, per ottenere la liquidazione del compenso per l'incarico espletato, deve proporre l'istanza nei confronti degli aventi diritto all'eredità, ovvero, ove i chiamati vi abbiano rinunciato, degli ulteriori successibili, oltre che degli eventuali creditori dell'eredità e dei soggetti comunque interessati a proporre azioni nei confronti dell'eredità medesima, instaurando nei loro riguardi il contraddittorio. In difetto, il procedimento di liquidazione è affetto da nullità, e non produce alcuna efficacia la pronuncia emessa dal giudice competente nei confronti dei contraddittori non sentiti. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha cassato il decreto impugnato ritenendo sussistente la violazione del contraddittorio, poichè, pur risultando dagli atti del procedimento che gli eredi legittimi del "de cuius" avevano rinunciato all'eredità anteriormente alla proposizione del ricorso da parte del curatore dell'eredità giacente per la liquidazione delle sue competenze, il contraddittorio si sarebbe, comunque, dovuto instaurare nei riguardi sia degli eventuali chiamati in rappresentanza degli eredi legittimi rinuncianti, sia dello Stato, chiamato per delazione successiva anche in caso di rinuncia dei chiamati per delazione diretta, oltre che dei creditori, pur esistenti, dell'eredità e, comunque, nei confronti dei soggetti titolari di diritti che li avrebbero legittimati a proporre azioni contro l'eredità giacente).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5082 del 9 marzo 2006)
2Cass. civ. n. 4433/1985
Il principio del contraddittorio, dettato dall'art. 101 c.p.c., è applicabile anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione tutte le volte che sia identificabile un controinteressato; pertanto, l'istanza del curatore dell'eredità giacente, diretta ad ottenere la liquidazione del compenso per l'incarico espletato, dev'essere proposta nei confronti degli aventi diritto all'eredità, con la conseguenza che sia il procedimento che il relativo provvedimento decisorio in difetto del detto contraddittorio sono affetti da nullità senza che possa rilevare la conoscenza che di quell'istanza i soggetti controinteressati possano, in linea di fatto, aver avuto aliunde.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4433 del 13 agosto 1985)