Articolo 783 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Vendita di beni ereditari

Dispositivo

Note

(1) La vendita dei beni mobili ereditari è un atto obbligato per il curatore, in quanto diretto ad evitare l'occultamento o il furto degli stessi nonché a realizzare un introito per il pagamento dei debiti ereditari.

(2) La parola originaria «pretore» è stata così sostituita ai sensi dell'art. 105, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999.

(3) La vendita dei beni immobili ereditari non deve, al contrario dei beni mobili, avvenire necessariamente, ma solo in caso di necessità ad utilità evidente (ad es. quando manchi denaro liquido per soddisfare i debiti ereditari).

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 367/1995

2Cass. civ. n. 808/1983