Articolo 790 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Operazioni davanti al notaio

Dispositivo

Note

(1) Nel caso in cui non sorgano contestazioni o queste siano state risolte, il giudice può nominare un notaio per procedere allo svolgimento delle operazioni di divisione. In seguito a tale nomina, il notaio deve dare avviso ai condividenti e ai creditori intervenuti, del giorno e del luogo in cui le operazione avranno avvio.Si precisa che avanti il notaio le parti devono comparire personalmente, proprio perché non si tratta di un organo giurisdizionale ma di un soggetto che svolge compiti di natura amministrativa.

(2) Se durante lo svolgimento delle operazioni di divisione affidate al notaio sorgono contestazioni, il notaio provvede a redigere un verbale che trasmette al giudice istruttore, il quale fissa l'udienza di comparizione delle parti e risolve le contestazioni con la pronuncia di un'ordinanza. Se però le contestazioni investono anche il merito, oltre alle modalità di svolgimento delle operazioni, il giudice dovrà deciderle con sentenza, dopo aver espletato l'eventuale attività istruttoria exart. 187 del c.p.c..

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 27346/2016

2Cass. civ. n. 22390/2009

3Cass. civ. n. 869/2000