Articolo 796 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Giudice competente

Dispositivo

Note

(1) Prima dell'avvento della riforma del diritto internazionale privato, colui che era interessato a far valere nel territorio italiano una sentenza straniera doveva promuovere il c.d. giudizio di delibazione innanzi la corte d'appello del luogo in cui la sentenza doveva produrre i suoi effetti.La l. 218/1995 ha radicalmente modificato il precedente sistema disponendo l'automatico riconoscimento nel nostro ordinamento delle sentenze straniere, sussistendo i presupposti di cui all'art. 64 ovvero quando: a) il giudice che l’ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano;b) l’atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all’ordine pubblico.

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 3378/2012

2Cass. civ. n. 274/2011

3Cass. civ. n. 2600/2010

4Cass. civ. n. 19809/2008

5Cass. civ. n. 2467/2008

6Cass. civ. n. 22011/2007

7Cass. civ. n. 11020/2005

8Cass. civ. n. 10055/2003

9Cass. civ. n. 8764/2003