Articolo 805 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Notificazione di atti giudiziari di autorità straniere
Dispositivo
[La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorità straniere o di altri atti provenienti da uno Stato estero è autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale, nella cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire. La notificazione richiesta in via diplomatica è eseguita, a cura del pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto.]