Articolo 820 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Termini per la decisione

Dispositivo

Note

(1) La norma in esame attribuisce alle parti la facoltà di concordare un termine entro cui il collegio arbitrale deve necessariamente pronunciarsi. Nel caso in cui le parti abbiano omesso di fissare tale termine è la norma stessa che dispone il termine legale per la pronuncia del lodo pari a 180 giorni dall'accettazione della nomina. Si precisa che tale termine può essere anche oggetto di proroga richiesta da tutte le parti o tramite ordinanza del Presidente del Tribunale previa richiesta motivata di una delle parti o degli arbitri. La proroga può essere richiesta solamente una volta.

(2) Gli arbitri devono decidere secondo diritto, fatta eccezione per il caso in cui siano le parti stesse a chiedere agli arbitri di pronunciarsi secondo equità. La decisione viene assunta a maggioranza dei voti con la partecipazione di tutti gli arbitri, deve essere redatta per iscritto e sottoscritta dagli arbitri con l'indicazione della data delle sottoscrizioni. Il lodo dovrà essere poi comunicato a ciascuna parte mediante consegna dell'originale o di una copia conforme all'originale e produce gli stessi effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria a partire dalla data dell'ultima sottoscrizione.

(3) Si precisa che il termine per la pronuncia del lodo non è soggetto alla sospensione feriale ai sensi della l. 742/1969 poiché tale istituto è tipico della giurisdizione, mentre l'arbitrato costituisce espressione di un'autonomia negoziale rinvenendo il proprio fondamento nel potere delle parti di disporre dei diritti soggettivi rinunciando alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria.

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. civ. n. 22994/2018

2Cass. civ. n. 18607/2014

3Cass. civ. n. 24562/2011

4Cass. civ. n. 4823/2009

5Cass. civ. n. 24866/2008

6Cass. civ. n. 6069/2004

7Cass. civ. n. 10910/2003

8Cass. civ. n. 4992/2000

9Cass. civ. n. 8243/1995

10Cass. civ. n. 574/1985