Articolo 823 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Deliberazione e requisiti del lodo

Dispositivo

Note

(1) La norma si apre con l'indicazione di un requisito fondamentale per la validità della pronuncia, ovvero la presenza di tutti gli arbitri al momento deliberativo. Sul punto si precisa che è ammissibile che gli arbitri operino separatamente in relazione alla redazione della sola motivazione o alla formazione scritta ed alla sottoscrizione del lodo, ma non vengono ammesse votazioni separate o comunque rese fuori dal collegio arbitrale.

(2) Un'ulteriore requisito per la validità del lodo è la forma scritta ad substantiam.

(3) La norma si compone di un elenco di requisiti di per la validità del lodo, i quali devono essere ugualmente osservati anche se il lodo è pronunciato secondo equità.

(4) Nel caso in cui la sede dell'arbitrato non venga indicata, il lodo non si ritiene nullo se la stessa è ugualmente desumibile in via interpretativa applicando le regole di interpretazioni dei contratti (si cfr.art. 1362 del c.c.e ss.).

Massime giurisprudenziali (16)

1Cass. civ. n. 16077/2021

2Cass. civ. n. 5122/2018

3Cass. civ. n. 19324/2014

4Cass. civ. n. 9544/2014

5Cass. civ. n. 8868/2014

6Cass. civ. n. 28218/2013

7Cass. civ. n. 10576/2008

8Cass. civ. n. 2704/2007

9Cass. civ. n. 11241/2002

10Cass. civ. n. 10924/2002

11Cass. civ. n. 6115/2001

12Cass. civ. n. 793/2001

13Cass. civ. n. 527/2000

14Cass. civ. n. 313/1998

15Cass. civ. n. 1404/1997

16Cass. civ. n. 3045/1995