Articolo 825 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Deposito del lodo

Dispositivo

Note

(1) La valutazione del lodo che compete al tribunale deve limitarsi all'esame della legittimità formale della decisione arbitrale, restando escluse da tale verifica qualsiasi riferimento al merito della decisione assunta dal collegio arbitrale.

(2) La norma in esame trova applicazione solamente nelle ipotesi dell'arbitrato rituale e non anche in caso di arbitrato irrituale dal momento che quest'ultimo sfocia in una decisione non avente natura di sentenza bensì di un vero e proprio contratto.

(3) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 3, comma 8, lettera u) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 21739/2016

2Cass. civ. n. 10450/2014

3Cass. civ. n. 21894/2011

4Cass. civ. n. 11842/2003

5Cass. civ. n. 890/2001

6Cass. civ. n. 5280/1998

7Cass. civ. n. 1341/1988

8Cass. civ. n. 4834/1984

9Cass. civ. n. 1869/1982