Articolo 837 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Deliberazione del lodo
Dispositivo
[Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale, anche videotelefonica, salvo che le parti abbiano deliberato diversamente, ed è quindi redatto per iscritto.]