Articolo 839 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri

Dispositivo

Note

(1) L'articolo oggetto del commento recepisce il disposto di cui all'art. 3 della Convenzione di New York del 1958, ratificata dalla legge 19 gennaio 1968 n. 62, in base al quale il riconoscimento e l'esecuzione del lodo straniero non possono essere sottoposti a condizioni più gravose di quelle previste per il riconoscimento e l'esecuzione del lodo nazionale. Essenzialmente il procedimento di riconoscimento consta di due fasi, la prima c.d. necessaria, rivolta ad ottenere il riconoscimento del lodo e la seconda, puramente eventuale, di opposizione che si articola secondo il procedimento disciplinato dagli artt.645 e ss. in quanto applicabili.

(2) Competente a conoscere del procedimento di riconoscimento ed esecuzione del lodo straniero è la Corte d'Appello nella cui circoscrizione risiede la parte contro cui il lodo si vuol far valere.

(3) Il II comma della norma in analisi indica le formalità a cui sono tenute le parti. Si precisa che, in osservanza dell'art. 3 della Convenzione di New York, tali oneri non risultano particolarmente gravosi per le parti al fine di garantire che il riconoscimento e la esecuzione del lodo straniero avvengano con modalità analoghe e non più gravose rispetto a quello nazionale. Invero, in caso di mancata osservanza di tali oneri non è prevista alcuna decadenza, anzi la parte potrà ottemperarvi in seguito e riproporre l'istanza.

(4) Si precisa che ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione del lodo straniero il requisito della non contrarietà all'ordine pubblico italiano va riscontrato con esclusivo riguardo alla parte dispositiva della pronuncia arbitrale. Inoltre, il Presidente della Corte d'appello competente, nel valutare anche la compromettibilità della controversia non può riesaminare nel merito la decisione arbitrale straniera.

(5) Comma modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. civ. n. 29429/2021

2Cass. civ. n. 17712/2015

3Cass. civ. n. 17291/2009

4Cass. civ. n. 11529/2009

5Cass. civ. n. 24856/2008

6Cass. civ. n. 6947/2004

7Cass. civ. n. 1732/2001

8Cass. civ. n. 8163/2000