Articolo 176 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Forma dei provvedimenti

Dispositivo

Note

(1) Il giudice istruttore pronuncia decreto, ad esempio, per: attribuire efficacia di titolo esecutivo al verbale di conciliazione (art. 199 del c.p.c.); correggere errori materiali (art. 288 del c.p.c.); fissare la nuova udienza dopo la sospensione (art. 297 del c.p.c.) o la interruzione (artt.302,303 c.p.c.); provvedere all'urgenza sulla richiesta di provvedimento cautelare (art. 669 sexies del c.p.c.).

(2) L'ultima parte del secondo comma è stata soppressa dalla l. 12 novembre 2011 n. 183. Essa recitava: "anche a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. Al fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione".La mancata comunicazione dell'ordinanza, nei casi previsti, alla parte costituita comporta lanullitàdel provvedimento e la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza.

Massime giurisprudenziali (17)

1Cass. civ. n. 25861/2020

2Cass. civ. n. 13205/2017

3Cass. civ. n. 10607/2016

4Cass. civ. n. 2302/2015

5Cass. civ. n. 20326/2013

6Cass. civ. n. 13281/2013

7Cass. civ. n. 6635/2012

8Cass. civ. n. 18184/2010

9Cass. civ. n. 15688/2010

10Cass. civ. n. 8002/2009

11Cass. civ. n. 440/2009

12Cass. civ. n. 10539/2007

13Cass. civ. n. 15863/2000

14Cass. civ. n. 9059/1995

15Cass. civ. n. 6162/1984

16Cass. civ. n. 1256/1951

17Cass. civ. n. 890/1947