Articolo 182 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Difetto di rappresentanza o di autorizzazione

Dispositivo

Note

(1) Escluse le ipotesi di nullità della citazione e della notifica, sanabili rispettivamente ai sensi dell'art. 164 e dell'art. 291 c.p.c., il giudice istruttore può agire in via informale al fine di regolarizzare atti e documenti esibiti dalle parti. Per quanto concerne le irregolarità attinenti alla costituzione delle parti, sono sanabili quelle relative agli adempimenti di legge relativi al deposito dei fascicoli di parte con i rispettivi documenti (ad esempio, difformità tra dati indicati nella nota di iscrizione a ruolo e quelli contenuti nell'atto di citazione).

(2) Quanto al difetto di rappresentanza, è stata ammessa la ratificabilità da parte del rappresentato dell'attività processuale svolta dalfalsus procurator, con salvezza dei diritti quesiti ma restando ferme le decadenze maturate nel frattempo.

(3) Si ritiene che, se l'autorizzazione a stare in giudizio sia già stata concessa prima dell'atto di citazione o della comparsa di risposta, anche una esibizione non tempestiva del documento che ne attesta il rilascio possa avere efficacia sanante.Al contrario, se l'autorizzazione è concessa soltanto dopo l'inizio della lite, essa non è idonea a sanare retroattivamente l'irregolarità.

(4) Questo comma è stato così sostituito dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, con decorrenza dal 4 luglio 2009.La riforma ha introdotto la possibilità per il giudice di concedere un termine per il rilascio di una valida procura alle liti (non anche per il rilascio di una procura non preesistente). Inoltre, ha previsto che l'osservanza del termine sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono così fin dal momento della prima notificazione.

(5) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto, nel modificare il presente comma, (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Massime giurisprudenziali (29)

1Cass. civ. n. 38735/2021

2Cass. civ. n. 5985/2021

3Cass. civ. n. 6799/2020

4Cass. civ. n. 2460/2020

5Cass. civ. n. 29802/2019

6Cass. civ. n. 23940/2019

7Cass. civ. n. 24212/2018

8Cass. civ. n. 26948/2017

9Cass. civ. n. 13711/2014

10Cass. civ. n. 11898/2014

11Cass. civ. n. 11359/2014

12Cass. civ. n. 22099/2013

13Cass. civ. n. 17301/2013

14Cass. civ. n. 28337/2011

15Cass. civ. n. 26465/2011

16Cass. civ. n. 9217/2010

17Cass. civ. n. 22783/2006

18Cass. civ. n. 18156/2006

19Cass. civ. n. 5515/2006

20Cass. civ. n. 5175/2005

21Cass. civ. n. 14455/2003

22Cass. civ. n. 13688/2001

23Cass. civ. n. 1711/2000

24Cass. civ. n. 2435/1996

25Cass. civ. n. 8621/1995

26Cass. civ. n. 7490/1995

27Cass. civ. n. 819/1995

28Cass. civ. n. 7682/1992

29Cass. civ. n. 466/1982