Articolo 187 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Provvedimenti del giudice istruttore
Dispositivo
Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio [80 bis disp. att.] (1).
Può rimettere le parti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio [225], [272], [279] c.p.c.].
Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito (2).
Qualora il collegio provveda a norma dell'articolo [279], secondo comma, numero 4), i termini di cui all'articolo [183], quarto comma, non concessi prima della rimessione al collegio, sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui (3).
Il giudice dà ogni altra disposizione relativa al processo.
Note
(1) Nel caso in cui il giudice istruttore ritenga la causa matura per la decisione senza la necessità di assumere alcun mezzo di prova, egli si limiterà a svolgere la sola attività preparatoria della causa, che consiste nella verifica della regolarità dell'atto introduttivo e della costituzione delle parti.L'ipotesi del primo comma si verifica quando: il g.i. abbia giudicato le istanze istruttorie presentate dalle parti superflue, inammissibili o irrilevanti; la lite può essere decisa su base meramente documentale; si devono risolvere esclusivamente questioni di diritto, poiché i fatti sono al contrario pacifici e non contestati.
(2) Il giudice istruttore, dice la norma, può rimettere la causa in decisione anche separatamente per la soluzione di una questione preliminare di merito o di rito, o per altre questioni pregiudiziali: ma la sua valutazione non è affatto vincolante per il collegio giudicante, che può riaprire l'istruttoria laddove lo ritenga necessario (art. 279, secondo comma, n. 4) c.p.c.).
(3) Comma modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(4) Comma così sostituito dalla l. 26 novembre 1990, n. 353, in vigore dal 30 aprile 1995, con eliminazione del potere del g.i. di rimettere le parti al collegio anche per la sola decisione della questione relativa alla ammissibilità o rilevanza dei mezzi di prova.Il testo previgente recitava: "Se ritiene che siano ammissibili e rilevanti, ammette i mezzi di prova proposti dalle parti, ordina gli altri mezzi che può disporre d'ufficio, tranne quelli riservati al collegio, e a meno che non ritenga opportuno rimettere le parti al collegio per la sola decisione della questione relativa alla ammissibilità o alla rilevanza dei predetti mezzi di prova. In tal caso il giudice assegna alle parti termini per la comunicazione di memorie. Per la decisione del collegio si osservano i commi sesto e settimo dell'art. 178".
Massime giurisprudenziali (13)
1Cass. civ. n. 4487/2021
Quando la causa viene trattenuta in decisione senza che il giudice istruttore si sia pronunciato espressamente sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti, il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le dette istanze istruttorie, non consente al decidente di ritenerle abbandonate, ove la volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in assenza di un provvedimento di rigetto sulle istanze istruttorie conseguenti alla querela di falso proposta in corso di causa, aveva ravvisato nel generico rinvio della parte alle "conclusioni di cui agli atti" una tacita rinuncia alle stesse). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/03/2017).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 4487 del 19 febbraio 2021)
2Cass. civ. n. 26523/2020
In caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 06/07/2017).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 26523 del 20 novembre 2020)
3Cass. civ. n. 1036/2019
Nel procedimento ordinario di cognizione, così come l'udienza per le deduzioni istruttorie indicata dall'art. 184 c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile, non costituisce un momento indefettibile che debba necessariamente precedere la rimessione della causa al collegio, simmetricamente è da escludere che le parti abbiano diritto all'immediata fissazione della udienza di precisazione delle conclusioni, atteso che l'art. 187 del codice di rito affida alla discrezionalità del giudice l'apprezzamento del "se" la causa "sia matura per la decisione" senza necessità di assunzione di mezzi di prova, ciò che può avvenire se tra le parti sia insorta controversia solo in punto di diritto relativamente a diritti disponibili delle parti, o se i fatti controversi siano provati attraverso documenti, ovvero quando le parti stesse non abbiano chiesto l'ammissione di prove sui punti controversi.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 1036 del 17 gennaio 2019)
4Cass. civ. n. 7474/2017
In forza del combinato disposto degli artt. 187, comma 1, c.p.c. e 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il "favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7474 del 23 marzo 2017)
5Cass. civ. n. 19568/2016
Nel regime processuale introdotto dalla l. n. 353 del 1990, il giudice che ritenga la causa matura per la decisione, senza necessità di assunzione di mezzi di prova, può rinviarla alla fase conclusiva, non dovendo obbligatoriamente fissare un'udienza per i provvedimenti ex art. 184 c.p.c.; ove ciò accada, la parte può, comunque, articolare i mezzi di prova in sede di conclusioni e dedurne, in appello, la mancata ammissione, dolendosi dell’omessa fissazione dell’udienza suddetta purché precisi, nell’atto di impugnazione, la decisività e rilevanza delle prove non ammesse nonché il pregiudizio da essa subìto a causa del mancato svolgimento dell'udienza per i provvedimenti istruttori, benchè ne avesse ritualmente richiesto la fissazione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 19568 del 30 settembre 2016)
6Cass. civ. n. 18535/2016
Nel regime della decisione sulla questione di competenza introdotto dalla l. n. 69 del 2009, l'ordinanza con la quale il giudice, dopo aver invitato le parti a precisare le conclusioni ex art. 187, commi 1, 2 o 3 c.p.c., ed aver trattenuto la causa in decisione, la rimetta sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, ammettendo le prove richieste dalle parti sul merito, rimanendo silente sulle eccezioni di incompetenza ritualmente proposte, integra una decisione implicita affermativa della competenza, immediatamente impugnabile con il regolamento necessario ex art. 42 c.p.c., sicché la mancata proposizione di quest'ultimo nei termini di legge determina il passaggio in giudicato di tale statuizione, con la conseguenza che, qualora il giudice ritorni successivamente ad esaminare la questione e declini la competenza, la relativa ordinanza è, per ciò solo, illegittima.(Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 18535 del 21 settembre 2016)
7Cass. civ. n. 8576/2012
Quando la causa viene trattenuta in decisione perché sia decisa immediatamente una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, ai sensi dell'art. 187 c.p.c., il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le istanze istruttorie già formulate non consente al giudice di ritenerle abbandonate, se una volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, essendo stata una causa di risarcimento del danno trattenuta in decisione per decidere un'eccezione preliminare di prescrizione, aveva ritenuto implicitamente abbandonate le istanze istruttorie non reiterate dall'attore nel precisare le conclusioni, e di conseguenza aveva rigettato la domanda in base all'assunto che, quand'anche l'eccezione di prescrizione fosse stata superata, l'attore comunque non aveva provato, né chiesto di provare, il "quantum debeatur").(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8576 del 29 maggio 2012)
8Cass. civ. n. 9742/2005
L'eccezione di incompetenza per materia, ritualmente sollevata, non comporta per il giudice l'obbligo di promuoverne la decisione separata ed immediata, ai sensi degli artt. 187, secondo e terzo comma, 189 e 281 quater c.p.c., potendo egli differirne la decisione ad un momento successivo o addirittura, — specie se ritenga infondata prima facie l'eccezione —, all'esito dell'istruzione, disponendo la definizione congiunta della competenza e del merito (art. 187, terzo comma u.p. c.p.c.); nè, in tale ultimo caso, la parte ha l'onere di riproporre l'eccezione espressamente ad ogni udienza, potendosene desumere l'abbandono tacito soltanto in presenza di condotte processuali inequivocamente incompatibili con la volontà di coltivarla (nella specie la Corte Suprema ha ritenuto che la richiesta di fissazione dell'udienza di trattazione o, nel corso della stessa, la discussione di un profilo di merito non costituissero rinuncia all'eccezione di competenza).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9742 del 10 maggio 2005)
9Cass. civ. n. 941/1995
In caso di esame congiunto di una questione pregiudiziale (quale è quella relativa all'integrità del contraddittorio) con il merito della causa, ai sensi del comma 3 dell'art. 187 c.p.c., la pronuncia è unica, talché se essa è impugnata, sia pure soltanto nel merito, non passa in giudicato e non si verifica preclusione al riesame ex officio, in sede di impugnazione, della pregiudiziale.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 941 del 26 gennaio 1995)
10Cass. civ. n. 2215/1993
In caso di rimessione della causa al collegio ai sensi dell'art. 187 c.p.c., per la decisione di una questione preliminare di merito, il collegio stesso è investito del potere di decisione dell'intera controversia e, in mancanza di conclusioni istruttorie delle parti, ritenute rilevanti e concludenti, qualora non ritenga di disporre d'ufficio mezzi istruttori non vincolanti all'istanza di parte, deve decidere l'intera causa allo stato delle emergenze istruttorie eventualmente esistenti, definendo il giudizio nel relativo grado.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2215 del 23 febbraio 1993)
11Cass. civ. n. 7367/1992
Ai sensi degli artt. 187 e 189 c.p.c. applicabili anche ai giudizi di appello in virtù del rinvio contenuto nel successivo art. 359, l'istruttore qualora ritenga la causa matura per la decisione senza assunzione di nuovi mezzi di prova, invita le parti a precisare le loro conclusioni definitive e rimette quindi la causa al collegio senza che sia necessario per la formulazione delle stesse la fissazione di una nuova udienza, prevista soltanto dopo l'espletamento di un mezzo istruttorio dall'art. 110 disp. att. c.p.c. ai fini dell'ulteriore trattazione della causa.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7367 del 16 giugno 1992)
12Cass. civ. n. 13017/1991
Nell'ipotesi che nel giudizio d'appello le parti siano state rimesse al collegio dall'istruttore, per l'integrazione del contenuto di una precedente ordinanza istruttoria, senza previa precisazione delle conclusioni, la pronuncia nel merito della causa comporta la lesione del diritto di difesa delle parti ed è, pertanto, affetta da nullità.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13017 del 4 dicembre 1991)
13Cass. civ. n. 3360/1991
Il mancato rispetto, da parte del giudice, dell'ordine logico in cui si pongono le questioni insorte nel processo può rilevare come motivo di impugnazione della sentenza solo nell'eventualità che ne abbia determinato una contraddittorietà della motivazione e non già sotto il profilo della violazione dell'art. 187 c.p.c., il quale si riferisce ai provvedimenti del giudice istruttore e non attiene alla decisione della causa.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3360 del 28 marzo 1991)