Articolo 195 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Processo verbale e relazione

Dispositivo

Note

(1) Sebbene si comprenda come il legislatore abbia inteso privilegiare il principio dell'oralità anche nell'ambito della consulenza tecnica, lo svolgimento delle indagini direttamente alla presenza del giudice istruttore, con redazione da parte del cancelliere del relativo processo verbale, costituisce una ipotesi del tutto residuale nella prassi.La riforma del 2009 ha preso atto di tale consuetudine disciplinando in maniera più dettagliata il deposito della relazione peritale scritta (si sottolinea che questo documento, a differenza del verbale d'udienza, non è un atto pubblico e non fa pertanto pubblica fede).Viene stabilito un doppio termine: il primo è quello entro cui il c.t.u. deve depositare la relazione in cancelleria; il secondo è, invece, quello entro il quale le parti possono depositare le rispettive osservazioni alle risultanze peritali.In ogni caso le parti possono presentare le proprie osservazioni nel corso dell'intera indagine: secondo la giurisprudenza, il mancato inserimento nella relazione delle osservazioni delle parti non comporta la nullità della consulenza, essendo sufficiente che il c.t.u. ne abbia tenuto conto nella redazione del proprio atto.

(2) Il termine per il deposito della relazione è ritenutoordinatorio: il deposito oltre tale termine non comporta la nullità della consulenza, ma può, al più, giustificare una legittima richiesta di sostituzione del c.t.u., al quale è possibile anche chiedere il risarcimento del danno (oltre alla responsabilità penale che possa eventualmente essere riscontrata).

(3) Comma così sostituito dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, con decorrenza dal 4 luglio 2009.Il comma previgente recitava: "La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa".

(4) Il comma 3 è stato modificato dall'art. 3, comma 2, lettera r) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. civ. n. 19372/2021

2Cass. civ. n. 20829/2018

3Cass. civ. n. 18522/2018

4Cass. civ. n. 5897/2011

5Cass. civ. n. 3680/1999

6Cass. civ. n. 4637/1983

7Cass. civ. n. 853/1979

8Cass. civ. n. 241/1978

9Cass. civ. n. 490/1953

10Cass. civ. n. 1482/1951