Articolo 223 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Processo verbale di deposito del documento

Dispositivo

Nell'udienza in cui è presentata la querela, si forma processo verbale di deposito (1) nelle mani del cancelliere del documento impugnato [100 disp. att.].

Il processo verbale è redatto in presenza del pubblico ministero e delle parti, e deve contenere la descrizione dello stato in cui il documento si trova, con indicazione delle cancellature, abrasioni, aggiunte, scritture interlineari e di ogni altra particolarità che vi si riscontra.

Il giudice istruttore, il pubblico ministero e il cancelliere appongono la firma sul documento. Il giudice può anche ordinare che di esso sia fatta copia fotografica.

Note

(1) Il deposito del documento è rimesso alla discrezionalità del giudice istruttore secondo la giurisprudenza (che esclude ipotesi di nullità per l'omesso adempimento degli incombenti), mentre in dottrina è discusso se esso costituisca un requisito richiesto a pena di nullità dell'atto di presentazione della querela.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 19727/2003

Sia il sequestro sia il processo verbale di deposito del documento relativamente al quale sia stata proposta querela di falso, sono rimessi alla discrezionalità del giudice che deve adottarli, ove ne ravvisi la necessità, in relazione alla peculiarità del caso concreto, senza peraltro che dalla legge siano comminate sanzioni di nullità per il mancato adempimento di tali incombenti, essendo questi posti in funzione dell'attività ordinatoria da esplicarsi per giungere alla soluzione della controversia.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 19727 del 23 dicembre 2003)