Articolo 226 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Contenuto della sentenza
Dispositivo
Il tribunale, con la sentenza che rigetta la querela di falso (1), ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo; condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a due euro e non superiore a venti euro (2) (3).
Con la sentenza che accerta la falsità il tribunale, anche d'ufficio, dà le disposizioni di cui all'[537] (5).
Note
(1) Il giudicato sulla verità del documento (che non potrà quindi essere più contestata dalle parti, anche in altri processi) si forma se la decisione di rigetto è fondata su ragioni che toccano direttamente l'oggetto del giudizio di falso.
(2) Le pene originarie da £ 1.000 a 10.000 sono state così elevate dal d.lgs. 9 aprile 1948, n. 438: l'importo è stato tradotto in euro a decorrere dal 1 gennaio 2002, ex art. 51, c. 2 e 3, d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213.
(3) Secondo la giurisprudenza la condanna alla pena pecuniaria non può essere comminata se il rigetto è giustificato dalla mancanza di interesse o consiste nella dichiarazione di nullità della querela: è necessario unrigettonelmerito, anche per mancanza della prova di falsità.
(4) Ora art. 537 nuovo c.p.p.
(5) Disposizione modificata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Massime giurisprudenziali (6)
1Cass. civ. n. 7243/2017
La sentenza che decide la querela di falso incidentale è, di regola, definitiva, poiché conclude un procedimento autonomo che ha per oggetto l’accertamento della falsità di un atto avente fede privilegiata: peraltro, detto principio deve essere bilanciato con quelli dell’apparenza e della tutela dell’affidamento delle parti, sicché la pronuncia va ritenuta non definitiva ove il tribunale la qualifichi espressamente tale, rimettendo la statuizione sulle spese all’esito del giudizio di merito, e la parte, sulla base della qualificazione formale del giudice, formuli riserva di impugnazione.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 7243 del 22 marzo 2017)
2Cass. civ. n. 21092/2007
Nel giudizio di appello avente ad oggetto una querela di falso, è necessario che la pendenza del medesimo venga comunicata al P.M. presso il giudice ad quem – affinché sia posto in grado di intervenire – e non al P.M. presso il giudice a quo che non è legittimato a proporre impugnazione. La conseguente omissione è causa di nullità del giudizio di appello e della relativa sentenza, a nulla rilevando l'insanabile difetto di legittimazione della parte che ha promosso il giudizio, poiché alla presenza del P.M. si collega un interesse pubblico.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 21092 del 9 ottobre 2007)
3Cass. civ. n. 5746/2001
In materia di querela di falso, solo l'attenuazione delle pronunce accessorie di cui all'art. 226, secondo comma c.p.c. è subordinata al passaggio in giudicato della sentenza e non anche l'autorità di accertamento, negativo o positivo, del falso, che ben può fondare, costituendone la premessa indispensabile, la decisione sulla domanda di risarcimento del danno, rispetto alla quale il mancato accertamento del falso in sede penale non è di ostacolo – essendo venuta meno la pregiudizialità penale – all'accertamento indidentale della sussistenza degli elementi costitutivi del reato; pertanto, qualora con unica sentenza sia stata dichiarata la falsità di alcuni documenti, accolta, sul presupposto di tale falsità, la domanda principale e respinta la richiesta di ristoro dei danni, il capo relativo a quest'ultima, che non sia stato impugnato, acquista autorità di giudicato, senza che l'esecuzione della pronuncia sul falso ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c. rappresenti un novum, tale da giustificare la riproposizione dell'azione risarcitoria per i medesimi danni.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 5746 del 19 aprile 2001)
4Cass. civ. n. 3625/1999
Qualora la querela di falso sia proposta in via incidentale innanzi al tribunale in grado d'appello e venga emanata un'unica sentenza che decide sia sull'appello che sulla querela di falso, il capo relativo a quest'ultima deve essere impugnato innanzi alla corte d'appello competente in forza del principio del doppio grado di giurisdizione; pertanto il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3625 del 13 aprile 1999)
5Cass. civ. n. 2717/1977
Con la sentenza che accerta la falsità di un documento (nella specie, cambiale), è consentito al giudice del merito di disporne il ripristino nel testo originario, ai sensi degli artt. 226 c.p.c., e 480 c.p.p., attingendo ad elementi estranei al documento medesimo.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2717 del 25 giugno 1977)
6Cass. civ. n. 1026/1962
Sia il giudice penale che quello civile, qualora accertino una falsità, ne ordinano la cancellazione, totale o parziale, ovvero la ripristinazione, mediante la rinnovazione o la riforma del documento (artt. 480 e 481 c.p.p., 226 e 227 c.p.c.). Se l'accertamento della falsità viene compiuto in sede penale e il giudice non provveda con la sentenza stessa, né con il rinvio alla sede esecutiva con l'intervento di tutti gli interessati, deve provvedere il giudice civile, avanti al quale la causa sia successivamente proposta in contraddittorio di tutte le parti. Detto giudice non può, pertanto, limitarsi a far salva alle parti la possibilità di una correzione del documento, nelle forme e nei modi stabiliti dal codice di rito civile.(Cassazione civile, sentenza n. 1026 del 15 maggio 1962) Cass. civ. n. 891/201In materia di querela di falso, solo l'attuazione delle pronunce accessorie, indicate dall'art. 226, secondo comma, cod. proc. civ., è subordinata al passaggio in giudicato della sentenza, e non anche l'esecutività di ogni altro capo della pronuncia sul merito della lite ovvero sulle spese di giudizio.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 891 del 17 gennaio 201)