Articolo 239 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Mancata prestazione

Dispositivo

Note

(1) La giurisprudenza e la dottrina equiparano alrifiutodi prestare il giuramento la situazione in cui il deferito lo renda apportandomodifiche sostanziali alla formulaammessa dal giudice, tali da risolversi nella deduzione di fatti modificativi o estintivi di quelli oggetto del giuramento o, comunque, di fatti nuovi.Sono, invece, consentite le variazioni formali della formula, che mirino esclusivamente a chiarire e specificare i fatti dedotti nel giuramento, senza alterarne l'identità.Tuttavia, si ritiene che una modifica (o aggiunta) sostanziale alla formula relativa a fatti sfavorevoli per il deferente non sia equiparabile alla mancata prestazione del giuramento: ad esempio, il giurante potrebbe dichiarare di essere titolare di un certo credito, ma precisare altresì che esso è stato già parzialmente soddisfatto.In giurisprudenza si è anche sostenuto che equivalga a rifiuto di giurare il rifiuto del giurante di sottoscrivere il verbale di udienza: ma parte della dottrina smentisce questa tesi sottolineando come un'attività svoltasi davanti al giudice non possa essere semplicemente annullata per la mancanza della sottoscrizione di parte.

(2) Si ritiene che la prestazione del giuramento deferito nella formulade notitiaanziché nella formulade veritateequivalga a mancata prestazione. Si dà il caso del locatore che, invitato dal conduttore a prestare giuramento decisorio in relazione alla pattuizione del canone come comprensivo anche delle spese condominiali, dichiari di essere stato informato dal proprio coniuge che il canone doveva intendersi come comprensivo di tali spese.Se la parte che deve rendere il giuramento dichiara dinon ricordareo diignorarei fatti, tale dichiarazione è ritenuta da una parte della dottrina irrilevante (non equivarebbe né ad una negazione né ad una conferma del fatto); invece, secondo altri, equivarebbe a rifiuto di rispondere se il giuramento decisorio sia stato deferito o riferito nella formulade veritate, e varrebbe come giuramento in senso negativo nell'ipotesi di deferimento nella formulade notitia.

(3) La decisione sulla serietà dell'impedimento rientra tra i poteri discrezionali del giudice istruttore: essa, se adeguatamente motivata, non è censurabile in sede di legittimità.Le ragioni della mancata presentazione devono essere addotte dalla parte chiamata a giurare entro termini brevi, già all'udienza immediatamente successiva a quella originariamente fissata dal giudice istruttore per l'assunzione della prova: in ogni caso, non oltre l'udienza di rimessione della causa al collegio. Tra le ragioni impeditive accolte dalla giurisprudenza rientrano eventi naturali quali cataclismi o terremoti, ma anche motivazioni personali come lutti familiari e naturalmente malattie che impediscano alla persona di recarsi innanzi al giudice nella data da questi fissata.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. civ. n. 11328/2017

2Cass. civ. n. 1865/2001

3Cass. civ. n. 10628/1997

4Cass. civ. n. 5827/1996

5Cass. civ. n. 598/1987

6Cass. civ. n. 5118/1984

7Cass. civ. n. 3894/1979

8Cass. civ. n. 1738/1979