Articolo 258 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Ordinanza d'ispezione
Dispositivo
L'ispezione di luoghi (1), di cose mobili e immobili, o delle persone è disposta dal giudice istruttore (2), il quale fissa il tempo, il luogo e il modo dell'ispezione (3) [93 disp. att.].
Note
(1) Il mezzo di prova dell'ispezione è previsto dall'art. 118 del c.p.c., il quale stabilisce che se la parte cui l'ordine di ispezione è rivolto rifiuta senza giusto motivo di eseguirlo, il giudice può desumerne contro di essa argomenti di prova ai sensi del secondo comma dell'art. 116 del c.p.c.; qualora, invece, il rifiuto provenisse dal terzo, il giudice lo condanna ad una pena pecuniaria da euro 250 ad euro 1.500.I presupposti dell'ispezione sono:- che sia l'unico mezzo utilizzabile per l'accertamento di alcuni fatti specifici;- che non comporti gravi danni alla parte o al terzo coinvolti;- che non li costringa a violare un segreto professionale, d'ufficio o di Stato.
(2) L'ispezione può essere dispostad'ufficiodal giudice istruttore: in ciò si differenzia dall'esibizione di cose e documenti prevista dall'art. 210 c.p.c., per la quale è prevista la previa istanza di parte. La ragione di tale diversità sta nel fatto che con l'ispezione il giudice mira ad ottenere informazioni determinanti ai fini della decisione mediante laconoscenza direttadelle caratteristiche delle cose, dei luoghi o delle persone ispezionati.
(3) Il giudice istruttore dispone l'ispezione, d'ufficio o in accoglimento di una istanza di parte, conordinanza istruttoria, modificabile e revocabile dal giudice che l'ha emessa e soggetta al controllo del collegio in sede di decisione della causa (artt.177 e178 c.p.c.). Se l'ordinanza è emessa fuori udienza, va comunicata, come di regola, alle parti costituite, ma anche alla parte contumace o al terzo che dovranno subire l'ispezione su di sé (come persona) o su propri beni.Con la stessa ordinanza di ammissione, il g.i. è tenuto a fissare tempo, luogo e modalità dell'assunzione, ai sensi degli artt.202 e ss.
Massime giurisprudenziali (7)
1Cass. civ. n. 13431/2007
Non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che non abbia indicato le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza di ispezione giudiziale, giacché dal fatto che il giudice non si sia avvalso del potere discrezionale di disporla si deduce per implicito che egli ha escluso la sussistenza del presupposto dell'indispensabilità per conoscere i fatti di causa. (Rigetta, App. Napoli, 26 Febbraio 2002).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 13431 del 8 giugno 2007)
2Cass. civ. n. 15430/2006
In tema di prova, non è censurabile in sede di legittimità l'omessa statuizione in ordine all'istanza di ispezione giudiziale, giacché dal mancato esercizio, da parte del giudice, del potere discrezionale di disporla si deduce per implicito che egli, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite, non ne ha ravvisato la necessità.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15430 del 7 luglio 2006)
3Cass. civ. n. 3260/1997
L'ispezione è prevista dal legislatore del processo al fine di permettere al giudicante di conseguire la cognizione - in funzione di un'esigenza particolarmente qualificata che si riassume nel concetto di indispensabilità - di quegli elementi che per diverse ragioni possono essere oggetto solo di osservazione e non anche di acquisizione mediante i normali mezzi di prova, ed è affidata al potere discrezionale del giudice, da esercitarsi in via di eccezionalità. Tra le «cose», di cui può chiedersi l'ispezione, rientrano in sé stessi anche i documenti, ma se la legge prevede l'acquisizione al processo con un determinato mezzo istruttorio, è a questo che occorre fare ricorso e, poiché in tema di esibizione sono menzionate come oggetto di essa le scritture contabili dell'imprenditore (art. 2711 c.c. e art. 212 c.p.c.), di queste è ammissibile soltanto l'esibizione quale mezzo di acquisizione di tale prova documentale.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3260 del 16 aprile 1997)
4Cass. civ. n. 1318/1993
Nel caso di ispezione giudiziale compiuta, con la continua assistenza di un consulente tecnico appositamente nominato (art. 259 c.p.c.), si verifica una tale compenetrazione dei due mezzi di istruzione probatoria da rendere inconcepibile l'esistenza di rigorosi sbarramenti tra l'uno e l'altro, per cui se il giudice, a conclusione dell'ispezione — durante la quale, con l'ausilio del consulente e previo suo giuramento, abbia eseguito rilievi tecnici, riscontrato dati fenomenici e compiuto esperimenti — dà incarico al consulente stesso di rielaborare, coordinare e valutare gli elementi già raccolti o anche di procedere, fuori della presenza di esso giudice, ad una più dettagliata osservazione e descrizione dei medesimi, tale ulteriore attività dell'ausiliare, culminante in una relazione scritta, non costituisce «inizio delle operazioni» di accertamento tecnico, essendo il semplice prosieguo delle operazioni già intraprese in precedenza nel pieno rispetto delle garanzie difensive delle parti.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1318 del 3 febbraio 1993)
5Cass. civ. n. 4928/1980
Le informazioni fornite dai testimoni presenti all'ispezione giudiziale costituiscono elementi di prova ai quali il giudice, in sede di decisione sul merito della causa, può attribuire influenza prevalente sulle altre prove raccolte.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4928 del 13 agosto 1980)
6Cass. civ. n. 4804/1978
Il sopralluogo per l'ispezione giudiziale è un atto dell'ufficio, non personale del giudice, che si concretizza in un processo verbale. Ne consegue che l'utilizzazione e valutazione delle risultanze del sopralluogo, da parte del giudice investito della decisione, non postula l'identità fra tale giudice e quello che abbia materialmente effettuato il sopralluogo medesimo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4804 del 24 ottobre 1978)
7Cass. civ. n. 460/1963
L'apprezzamento del giudice di merito sulla opportunità o meno di disporre la ispezione dei luoghi è incensurabile in cassazione. Nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali il giudice può non dare ingresso ad ulteriore istruttoria quando, in base agli elementi acquisiti in causa, si sia già formato un convincimento contrario a quanto si vorrebbe dimostrare con il richiesto incombente istruttorio, dandone congrua e coerente motivazione od anche sia desumibile la superfluità dello stesso dagli argomenti adottati e dagli elementi usati e posti a base della sua decisione.(Cassazione civile, sentenza n. 460 del 25 febbraio 1963)