Articolo 281 bis Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Norme applicabili
Dispositivo
Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo (1).
Note
(1) L'art. 281 bis costituisce norma di richiamo alle disposizioni sul processo dinanzi al tribunale in composizione collegiale, ritenute applicabili nei limiti della compatibilità e dell'inderogabilità del nuovo capo III bis (che contiene gli artt. 281 bis-281 sexiesc.p.c.).
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 14136/2013
Nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, che assuma in sé le funzioni di istruzione e di decisione, può stabilire di decidere separatamente dal merito le questioni di giurisdizione e di competenza ovvero altre questioni pregiudiziali di rito, ma è tenuto - ai sensi degli artt. 187 e 281 bis cod. proc. civ. - ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in quanto una decisione sulla competenza, ancorché implicita, può essere contenuta solo in provvedimenti che abbiano natura di sentenza. Ne deriva che, quando ci si trovi davanti ad un provvedimento relativo all'ordine del processo e, tuttavia, contenente affermazioni relative alla competenza (come quella secondo cui "l'eccezione pregiudiziale non è idonea a definire il giudizio"), alle stesse si deve attribuire un valore di mero provvedimento sulla gestione dell'istruttoria, con conseguente esclusione della sua impugnabilità.(Cassazione civile, Sez. VI-3, sentenza n. 14136 del 14 giugno 2013)
2Cass. civ. n. 5186/2012
Il tribunale in composizione monocratica può emettere un provvedimento di sospensione del processo anche dopo avere trattenuto la causa in decisione, atteso che, per effetto del richiamo compiuto dall'art. 281 bis c.p.c., anche nel procedimento davanti ad esso è applicabile l'art. 279, primo comma, c.p.c., ai sensi del quale, nel testo anteriore come in quello successivo alla modifica operata dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, deve ritenersi consentito al giudice di emettere in sede decisoria ordinanza di sospensione, costituendo questa un provvedimento non decisorio, e che attiene "lato sensu" all'istruzione della causa.(Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 5186 del 30 marzo 2012)