Articolo 281 nonies Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Connessione

Dispositivo

In caso di connessione tra cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione collegiale e cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione monocratica, il giudice istruttore ne ordina la riunione e, all'esito dell'istruttoria, le rimette, a norma dell'articolo [189], al collegio, il quale pronuncia su tutte le domande, a meno che disponga la separazione a norma dell'articolo [279], secondo comma, numero 5 (1).

Alle cause riunite si applica il rito previsto per la causa in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e restano ferme le decadenze e le preclusioni già maturate in ciascun procedimento prima della riunione (2).

Note

(1) L'unica eccezione alla regola prescritta dall'articolo in commento si ha quando il collegio decida solo le domande ad esso attribuite, rimettendo le altre al tribunale in composizione monocratica per il proseguimento dell'istruttoria.

(2) Comma inserito dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia).Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 9598/2000

Non è configurabile un rapporto di litispendenza, ai fini della relativa declaratoria a norma dell'art. 39, primo comma, c.p.c. tra due cause pendenti davanti allo stesso ufficio giudiziario, anche se sussiste un impedimento alla loro riunione, dovuto ad una diversità di rito. (Impedimento peraltro non configurabile, secondo la S.C., nel caso in cui, come nella specie, si è attribuita una causa alla cognizione del tribunale in formazione collegiale e l'altra a quella del giudice monocratico, in quanto proposta, rispettivamente, anteriormente e successivamente al 30 aprile 1995, stante l'applicabilità anche in tale situazione del previgente art. 274 bis, c.p.c., cui corrisponde l'attuale art. 281 nonies, a seguito della istituzione del giudice unico di primo grado).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9598 del 21 luglio 2000)