Articolo 290 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Contumacia dell'attore

Dispositivo

Note

(1) La contumacia dell'attore si ha quando egli non si sia costituito entro i termini di cui all'art. 165 del c.p.c.e, contestualmente, il convenuto si sia tempestivamente costituito nel termine di cui all'art. 166 del c.p.c..E' considerata una mancata costituzione anche quella invalida, ad esempio perché avvenuta a mezzo di difensore munito di procura invalida.

(2) Il giudice può, insomma, anche in assenza dell'attore, proseguire sia con l'istruzione della causa che rimetterne la decisione al collegio quando essa sia matura per la definizione (art. 187 del c.p.c.).

(3) Se l'attore dimostra di non avere interesse nella causa non costituendosi e il convenuto dimostra altrettanto non chiedendone la prosecuzione, è logico che il processo debba estinguersi.

(4) Le parole "nella comparsa di risposta" al comma 1 sono state inserite dalìl'art. 3, comma 2, lettera ll) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. civ. n. 7739/2007

2Cass. civ. n. 24992/2006

3Cass. civ. n. 24889/2006

4Cass. civ. n. 18513/2006

5Cass. civ. n. 15777/2006

6Cass. civ. n. 3601/2006

7Cass. civ. n. 10948/2003

8Cass. civ. n. 10947/2003