Articolo 298 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Effetti della sospensione

Dispositivo

Note

(1) Gli atti compiuti dal giudice o dalle parti nel corso del periodo di sospensione sono inefficaci.Si ritiene, tuttavia possibile, che il giudice possa adottare provvedimenti urgenti (secondo comma dell'art. 48 del c.p.c.).L'art. 669 quater, secondo comma, c.p.c. prevede espressamente come ammissibile l'istanza di provvedimenti cautelari durante la sospensione del processo.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 6512/2014

2Cass. civ. n. 21109/2013

3Cass. civ. n. 3718/2013

4Cass. civ. n. 12790/2012

5Cass. civ. n. 4427/2004

6Cass. civ. n. 5779/1990

7Cass. civ. n. 3523/1979