Articolo 305 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Mancata prosecuzione o riassunzione

Dispositivo

Note

(1) Il termine è stato così modificato con l. 18 giugno 2009, n. 69. In precedenza era di sei mesi.

(2) Con sentenza del 15 dicembre 1967, n. 139, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionaledi questo articolo nella parte in cui fa decorrere dalla data di interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione o la sua riassunzione, anche nei casi regolati dal precedenteart. 301 del c.p.c.di morte, radiazione o sospensione del procuratore costituito.La Corte costituzionale nel '67 ha omesso di stabilire il diverso dies a quo di decorrenza del termine per la prosecuzione o riassunzione del processo: la Suprema Corte di cassazione ha colmato la lacuna facendo decorrere tale termine dal momento in cui le parti abbiano avuto conoscenza del fatto interruttivo.L'orientamento degli ermellini è stato recepito dalla Corte costituzionale, che con sentenza del 6 luglio 1971, n. 159, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo in commenti nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi dell'art. 299 del c.p.c., decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza. Ha dichiarato altresì l'illegittimità dell'art. 305 nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi del precedente terzo comma dell'art. 300 del c.p.c.decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza.

(3) Ildies a quodel decorso del termine di riassunzione individuato dalla giurisprudenza è quello della conoscenza del fatto interruttivo: la comunicazione o notificazione degli atti processuali relativi a tale fatto produce la conoscenza legale di esso.Una volta che si sia verificata l'estinzione, questa potrà esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse, sia in via eccezionale che in via principale, riassumendo il processo allo scopo di ottenere dal giudice la declaratoria di estinzione.Anche il contumace può costituirsi al solo fine di eccepire l'avvenuta estinzione, dopo la precisazione delle conclusioni.

Massime giurisprudenziali (30)

1Cass. civ. n. 12890/2020

2Cass. civ. n. 29144/2019

3Cass. civ. n. 15996/2019

4Cass. civ. n. 10594/2019

5Cass. civ. n. 2658/2019

6Cass. civ. n. 25831/2017

7Cass. civ. n. 21375/2017

8Cass. civ. n. 21201/2017

9Cass. civ. n. 19936/2017

10Cass. civ. n. 18318/2015

11Cass. civ. n. 15539/2014

12Cass. civ. n. 773/2013

13Cass. civ. n. 13683/2012

14Cass. civ. n. 4851/2012

15Cass. civ. n. 1900/2011

16Cass. civ. n. 16018/2010

17Cass. civ. n. 17679/2009

18Cass. civ. n. 24599/2008

19Cass. civ. n. 23848/2008

20Cass. civ. n. 7443/2008

21Cass. civ. n. 14854/2006

22Cass. civ. n. 950/2005

23Cass. civ. n. 14040/2003

24Cass. civ. n. 780/2001

25Cass. civ. n. 5160/2000

26Cass. civ. n. 14691/1999

27Cass. civ. n. 9342/1997

28Cass. civ. n. 2082/1996

29Cass. civ. n. 3933/1980

30Cass. civ. n. 611/1980