Articolo 338 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione

Dispositivo

Note

(1) La norma menziona solo l'appello e la revocazione ordinaria, ma è pacifico che trovi applicazione anche per il ricorso per cassazione, trattandosi al pari degli altri due di un rimedio ordinario.

(2) L'estinzione del procedimento ha l'effetto di "consumare" l'impugnazione, nel senso che questa non può più essere riproposta nemmeno se non fossero ancora decorsi il termine di legge per impugnare.

(3) I provvedimenti che modificano gli effetti della sentenza possono essere sia sentenze non definitive (di rito o di merito) pronunciate nel giudizio estinto, sia provvedimenti diversi dalle sentenze, che non abbiano un contenuto meramente ordinatorio, ma incidano sulla sostanza delle statuizioni contenute nella pronuncia di primo grado. Si segnala che, tuttavia, secondo una parte della dottrina anche le ordinanze con cui vengono ammessi i mezzi istruttori sarebbero potenzialmente idonee ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 23156/2013

2Cass. civ. n. 12495/2012

3Cass. civ. n. 19639/2005

4Cass. civ. n. 2534/2003

5Cass. civ. n. 5799/1998

6Cass. civ. n. 1605/1966