Articolo 344 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Intervento in appello

Dispositivo

Note

(1) L'unico intervento in appello è consentito al terzo che era in ogni caso legittimato ad impugnare la sentenza con lo speciale strumento dell'opposizioneexart. 404 del c.p.c., sia ordinaria che revocatoria. Ai fini dell'intervento, è sufficiente dimostrare che vi sia il rischio di un pregiudizio eventuale che possa derivare dalla futura sentenza d'appello, non essendo necessaria l'esistenza di un pregiudizio effettivo.

(2) Secondo la giurisprudenza, risulta ammissibile il solo intervento principale (il terzo interveniente deve, quindi, far valere un diritto autonomo rispetto a quello controverso nel processo): il terzo non incorrerebbe nel divieto di proposizione di nuove domande, in quanto queste ultime sono conseguenza dell'intervento stesso. Sono reputati, al contrario, inammissibili l'intervento adesivo nonché l'intervento coatto, sia su ordine del giudice (iussu iudicis) che ad istanza di parte.

(3) Anche il litisconsorte necessario ritualmente costituitosi nel giudizio di primo grado e non citato in appello può intervenirvi, secondo la giurisprudenza, in quanto il giudice in ogni caso avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio nonché l'intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso.

Massime giurisprudenziali (18)

1Cass. civ. n. 31313/2018

2Cass. civ. n. 27530/2014

3Cass. civ. n. 24412/2013

4Cass. civ. n. 22925/2013

5Cass. civ. n. 20696/2012

6Cass. civ. n. 10590/2012

7Cass. civ. n. 9727/2012

8Cass. civ. n. 25999/2010

9Cass. civ. n. 4251/2010

10Cass. civ. n. 18560/2009

11Cass. civ. n. 11420/2009

12Cass. civ. n. 12385/2006

13Cass. civ. n. 12114/2006

14Cass. civ. n. 5071/1999

15Cass. civ. n. 8500/1998

16Cass. civ. n. 826/1997

17Cass. civ. n. 6156/1994

18Cass. civ. n. 2335/1994