Articolo 351 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria

Dispositivo

Note

(1) Le parole "non impugnabile" sono state inserite dalla L. 12 novembre 2011, n. 183.

(2) E' il c.d.procedimento di concessione di inibitoria, volto a impedire l'ulteriore prosecuzione dell'efficacia esecutiva, attribuita invia automaticaalla sentenza di primo grado [v.282] e che non viene meno con la semplice proposizione dell'appello.

(3) Ci si chiede se l'ordinanza di sospensione sia o meno impugnabile a differenza dell'ultimo comma che dichiara lanon impugnabilità dell'ordinanzacon cui il collegio conferma, modifica o revoca ildecretodi sospensione emesso in via d'urgenza. Nonostante la novellazione della norma, il d.lgs. 19-2-1998, n. 51 non ha disposto espressamente sul punto, anche se l'identità diratiosottesa ad entrambi i provvedimenti porta gli interpreti a ritenere che anche l'ordinanza in esame sianon impugnabilené revocabile o modificabile dallo stesso collegio.

(4) E' prevista la possibilità di una richiesta dianticipazione della sospensione, anteriore alla prima udienza. La parte interessata, con un'istanza (ricorso) al giudice fondata su giusti motivi d'urgenza, può chiedere una pronuncia di sospensione immediata e senza contraddittorio (inaudita altera parte). Ildecretodi sospensionepotrà essere poi confermato, modificato o revocato dal collegio conordinanzanon impugnabile.

(5) Comma aggiunto dalla L. 12 novembre 2011, n. 183.

(6) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia) come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, nel modificare i commi 1, 3 e 4 della presente disposizione, ha disposto:- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";- (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".

(7) Il comma 3 è stato modificato dall'art. 3, comma 4, lettera g) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Si riporta il testo previgente: "Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti all'istruttore o davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, con l'ordinanza non impugnabile pronunciata all'esito dell'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile".Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 19708/2015

2Cass. civ. n. 8150/2014

3Cass. civ. n. 6344/1999

4Cass. civ. n. 6059/1998