Articolo 353 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione

Dispositivo

Note

(1) Se il giudice d'appello ritenesse sussistente la giurisdizione del giudice ordinario negata dal giudice di primo grado e decidesse nel merito la causa, la sentenza emessa violerebbe il principio del doppio grado di giudizio e risulterebbe pertanto affetta da un vizio dinullità radicalerilevabile anche d'ufficio.

(2) Termine così sostituito dall’art. 46, comma 19, lett. b), della Legge 18 giugno 2009, n. 69. Il termine vigente in precedenza era di sei mesi.

(3) Il termine di tre mesi dato per la riassunzione del processo decorre dalla notificazione della sentenza o, in mancanza di questa, dalla comunicazione della stessa.La notifica dell'atto riassuntivo alla parte costituita a mezzo di difensore in sede d'appello, va effettuata presso quest'ultimo e non presso la parte personalmente.

(4) Comma espressamente abrogato con l. 26 novembre 1990, n. 353.

Massime giurisprudenziali (17)

1Cass. civ. n. 1086/2022

2Cass. civ. n. 10504/2019

3Cass. civ. n. 14495/2017

4Cass. civ. n. 20965/2016

5Cass. civ. n. 3025/2015

6Cass. civ. n. 11027/2014

7Cass. civ. n. 5020/2009

8Cass. civ. n. 13160/2007

9Cass. civ. n. 2562/2007

10Cass. civ. n. 20636/2006

11Cass. civ. n. 5119/2004

12Cass. civ. n. 6372/2003

13Cass. civ. n. 7339/1998

14Cass. civ. n. 6547/1998

15Cass. civ. n. 8437/1997

16Cass. civ. n. 9594/1994

17Cass. civ. n. 5469/1985