Articolo 355 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Provvedimenti sulla querela di falso

Dispositivo

Note

(1) Il giudice, nell'ordinare la sospensione, opera una valutazione discrezionale, incensurabile in Cassazione. Egli è tenuto a verificare che sussistano i presupposti della rilevanza del documento ai fini della decisione nel merito e del rispetto di tutte le norme di rito relative all'esercizio della querela di falso (ad esempio, la conferma della querela nella prima udienza davanti al giudice istruttore, art. 99 disp. att.).

(2) La competenza è solo delcollegio, che con l'ordinanza deve indicare il termine perentorio entro il quale le parti devono procedere alla riassunzione della causa. Il mancato rispetto del termine per la riassunzione determina l'automatica estinzione del giudizio di falso.

(3) Naturalmente, se ad essere impugnata è una sentenza del giudice di pace, il giudice di secondo grado sarà il tribunale, che potrà pronunciarsi sulla querela di falso proposta e sull'appello nella medesima sentenza.

Massime giurisprudenziali (12)

1Cass. civ. n. 22979/2017

2Cass. civ. n. 23899/2016

3Cass. civ. n. 18892/2015

4Cass. civ. n. 22232/2014

5Cass. civ. n. 14153/2014

6Cass. civ. n. 14497/2013

7Cass. civ. n. 2525/2012

8Cass. civ. n. 7235/2006

9Cass. civ. n. 6465/2006

10Cass. civ. n. 12137/1997

11Cass. civ. n. 104/1997

12Cass. civ. n. 1683/1980