Articolo 358 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Non riproponibilità di appello dichiarato inammissibile o improcedibile

Dispositivo

Note

(1) Si ha inammissibilità dell'appello per:- decorrenza del termine per impugnare (artt.325 e327);- acquiescenza alla sentenza (art. 329 del c.p.c.);- omessa integrazione del contraddittorio ad opera delle parti, ai sensi dell'art. 350 del c.p.c.;- inappellabilità della sentenza (art. 339 del c.p.c.);- mancanza di una condizione per proporre l'impugnazione.I casi di improcedibilità, invece, sono quelli previsti dall'art. 348 del c.p.c..

(2) La norma si applica sia all'appello principale che a quello incidentale.Non trova applicazione, invece, nei casi in cui, per la gravità del vizio, si dichiari nullo addirittura l'appello: in queste ipotesi, ad esempio nel caso di impugnazione proposta da procuratore privo di mandato, il diritto di impugnare non si considera nemmeno esercitato.

Massime giurisprudenziali (12)

1Cass. civ. n. 14214/2018

2Cass. civ. n. 7344/2012

3Cass. civ. n. 15721/2011

4Cass. civ. n. 1902/2011

5Cass. civ. n. 9265/2010

6Cass. civ. n. 9058/2010

7Cass. civ. n. 13062/2007

8Cass. civ. n. 11870/2007

9Cass. civ. n. 20313/2006

10Cass. civ. n. 16162/2002

11Cass. civ. n. 1845/1985

12Cass. civ. n. 3132/1984