Articolo 371 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio

Dispositivo

Note

(1) Articolo aggiunto con legge 26 novembre 1990, n. 353.

(2) Nei processi con pluralità di parti, se la Corte rileva che la sentenza è stata resa in una causainscindibile(art. 331 del c.p.c.) o incause dipendenti, e l'impugnazione venne proposta solo nei confronti di alcune delle parti necessarie, dovrà essere disposta l'integrazione del contraddittorio entro un termine perentorio espressamente fissato.La mancata integrazione del contraddittorio (omessa notifica) comporta l'inammissibilità del ricorso; l'omesso deposito dell'atto di integrazione entro il termine di venti giorni comporta l'improcedibilità del ricorso per Cassazione.

(3) Articolo modificato dall'art. 3, comma 4, lettera l) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (12)

1Cass. civ. n. 9097/2019

2Cass. civ. n. 11131/2015

3Cass. civ. n. 12995/2013

4Cass. civ. n. 6107/2012

5Cass. civ. n. 4747/2012

6Cass. civ. n. 10863/2010

7Cass. civ. n. 6826/2010

8Cass. civ. n. 21073/2009

9Cass. civ. n. 6220/2005

10Cass. civ. n. 19395/2004

11Cass. civ. n. 13602/2004

12Cass. civ. n. 1583/1999